Licenziamento per GMO di personale fungibile e criteri di scelta
05 Agosto 2016
La Cassazione, con sentenza n. 14021/2016, si è pronunciata in merito ai criteri di scelta e alla tutela applicabile, in un caso che prende il via dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo di personale in condizione di fungibilità di mansioni, per avvenuta terziarizzazione del servizio di trasporto su strada.
Criteri legali di selezione
Richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità, la Cassazione sottolinea che nei licenziamenti per ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, ex art. 3, L. n. 604/1966, se il GMO si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera, ma soggiace ai limiti derivanti dal divieto di atti discriminatori e dai dettami di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro.
La Corte ha quindi individuato quali sono, in concreto, i criteri obiettivi che consentano al datore di lavoro di esercitare il suo, unilaterale, potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale. Uno standard particolarmente idoneo è stato rinvenuto, pur nella diversità dei rispettivi regimi, nei criteri dettati dall'art. 5, L. n. 223/1991 per i licenziamenti collettivi per l'ipotesi in cui l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi. Devono, quindi, essere presi in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità (precisa la Cassazione che, invece, non assumono rilievo le esigenze tecnico - produttive e organizzative in virtù della indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti).
Tutela reintegratoria o risarcitoria?
La seconda questione sulla quale si controverte riguarda la tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, essendo applicabile alla fattispecie in esame il testo dell'art. 18, L. n. 300/1970 nel testo modificato dalla L. n. 92/2012. L'intenzione del legislatore, evidenzia la Cassazione, era quella di “riservare il ripristino del rapporto di lavoro ad ipotesi residuali che fungono da eccezione alla regola della tutela indennitaria in materia di licenziamento individuale per motivi economici”. Nel caso in esame, invece, i giudici territoriali avevano erroneamente sussunto, tra le residuali ipotesi di recesso tutelabili con la reintegra, un licenziamento per GMO valutato illegittimo per violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore cui deve essere applicata l'indennità risarcitoria. |