Sussistono i tratti salienti del fatto: la tutela è reintegratoria o indennitaria?
07 Agosto 2017
Con sentenza n. 17723/2017 la Cassazione ha stabilito che, nel caso di contestazione unitaria di una pluralità di condotte, l'infondatezza di una singola condotta non può comportare la reintegra del lavoratore per insussistenza del fatto ex art. 18, comma 4, ma la tutela indennitaria di cui al comma 5, qualora risultino sussistenti i tratti salienti del fatto.
Annullato il recesso, intimato per giusta causa previa contestazione di plurimi episodi, il datore di lavoro veniva condannato alla reintegra del lavoratore. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello escludeva la tutela reintegratoria e condannava invece la società solo al pagamento di un'indennità risarcitoria.
Il lavoratore, tra i motivi del ricorso per Cassazione, adduceva che la tutela reintegratoria potesse essere esclusa solo in caso di prova della sussistenza del fatto nella sua interezza, non solo di alcune tra le condotte addebitate. Motivo infondato, a parere della Suprema Corte, che sottolinea come, globalmente considerati, i fatti contestati risultano essere stati commessi, anche se non giustificativi dell'irrogata sanzione. Ed infatti “nei suoi tratti salienti il fatto così come contestato è stato acclarato come effettivamente commesso (salvo solo un episodio sui tanti) il che esclude, alla stregua della novella del 2012, che si possa disporre la reintegrazione nel posto di lavoro. Altrimenti opinando, in caso di contestazione unitaria di una pluralità di condotte (che appare una modalità conforme a buona fede, anche nell'interesse del lavoratore che così è in grado di difendersi globalmente e non è soggetto a plurimi procedimenti), sarebbe sufficiente l'infondatezza anche solo di una singola condotta (eventualmente anche la più marginale) per determinare l'obbligo della reintegrazione nel caso in cui la sanzione sia giudicata sproporzionata, soluzione che appare palesemente contraria alla ratio della novella del 2012”.
La Corte coglie, inoltre, l'occasione per sottolineare come siano apprezzabili e condivisibili – pur non essendo accoglibile il motivo di ricorso – le considerazioni in ordine al doveroso rispetto del Codice Privacy anche da parte di un'Agenzia investigativa, in relazione al controllo difensivo disposto dal datore di lavoro ed eseguito al di fuori della sfera lavorativa propriamente intesa: “la tesi, affermata nella sentenza impugnata, per cui eventuali aspetti di violazione della privacy potrebbero solo legittimare pretese di risarcimento del danno nei confronti di soggetti terzi diversi dal datore di lavoro è certamente errata perché la violazione dei principi fissati dal Codice della Privacy condurrebbe alla inutilizzabilità processuale ed ancor prima disciplinare dei dati. Una soluzione opposta porrebbe il sistema interno in tensione con una disciplina di derivazione sovranazionale”. |