Alternanza scuola-lavoro e assicurazione infortuni

05 Gennaio 2017

L'Autore illustra i precedenti legislativi, giurisprudenziali e amministrativi (in particolare la Circolare INAIL 21 novembre 2016, n. 44) sulla base dei quali si deve ritenere che l'esperienza lavorativa svolta dagli studenti nell'ambito delle disposizioni sull'alternanza scuola-lavoro rientra nella tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dagli artt. 1, n. 28 e 4, n. 5, T.U. n. 1124/1965. Viene poi esaminata la posizione articolata della Circolare citata sul percorso scuola-luogo dell'esperienza lavorativa (che ritiene tutelato) e casa-luogo lavorativo (che ritiene infortunio in itinere non tutelato), e sono proposti argomenti per ritenere che anche l'infortunio in itinere degli studenti rientri nella attuale tutela del T.U.
Il quadro normativo

L'art. 4, Legge 28 marzo 2003, n. 53 ("Definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale") ha delegato il Governo ad adottare un apposito Decreto Legislativo al fine di assicurare agli studenti dai 15 ai 18 anni la possibilità di svolgere l'intera formazione attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le Camere di Commercio, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore disponibili ad accogliere gli studenti.

I periodi di tirocinio non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 ha dato attuazione alla delega.

Ulteriori disposizioni sono state dettate con Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi da 33 a 43.

Il comma 34 ha aggiunto la possibilità di svolgere l'esperienza lavorativa presso gli ordini professionali, i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale e con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Come è noto, l'art. 4, n. 5, T.U. n. 1124/1965, include tra le persone tutelate gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado (anche privati) che attendano ad:

  1. esperienze tecnico-scientifiche;
  2. esercitazioni pratiche;
  3. esercitazioni di lavoro.

L'origine di tale inclusione è antica, e va ricercata nella parità di rischio di alcune categorie di studenti di istituti tecnici tenuti ad utilizzare macchine proprie dei lavori che avrebbero svolto nella propria futura attività professionale. Per tale ragione, fin dal 1918 la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro fu estesa agli alunni degli istituti agrari e forestali (D.Lgt. n. 1889/1918), e, nel 1927, agli studenti di ingegneria ed architettura (R.D.L. n. 347/1927), a cura degli Istituti di iscrizione, ma a spese degli studenti.

La L. 29 agosto 1941, n. 1092 generalizzò l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro per gli alunni delle regie scuole, e quindi solo per le scuole statali.

L'obbligo assicurativo è stato poi esteso dall'art. 3, n. 5, L. 19 gennaio 1963, n. 15, anche - ed espressamente - agli alunni delle scuole private, con disposizione testualmente recepita dall'art. 4, n. 5, T.U. n. 1124/1965.

La giurisprudenza di legittimità e l'Istituto assicuratore hanno concordemente interpretato ed applicato la previsione normativa alla attuale configurazione dell'attività scolastica.

Nel concetto di esercitazioni pratiche sono ormai ricomprese:

  • le attività ludiche e di bricolage nelle scuole elementari e materne (ad iniziare da Cass. sez. lav., 30 marzo 1994, n. 3126, in Riv.Inf.mal.prof., 1994, II, 84, che ha ritenuto infortunio sul lavoro quello occorso ad un'insegnante in servizio presso una scuola materna mentre scendeva con i bambini su uno scivolo; Cass. sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7671, ivi, 1996, II, 80; Circ. INAIL 23 aprile 2003, n. 28; Cass. sez. lav., 25 agosto 2005, n. 17334; Cass. sez. lav., 10 aprile 2015, n. 7277);
  • le attività ginnastiche, sportive ed agonistiche, anche se svolte al di fuori dei locali e degli orari scolastici, a condizione che le stesse siano previste dai programmi dell'Istituto di istruzione (INAIL, Servizio rischi, lettera 21 febbraio 1986, in Dir. prat. lav., 1986, 14, 896);
  • le attività di sostegno;
  • nel corso delle gite scolastiche, a condizione che la visita o il viaggio rientrino tra quelli programmati nel piano di offerta formativa.
Quid iuris per l'attività lavorativa nell'ambito delle nuove disposizioni sull'alternanza scuola-lavoro?

Poiché la Legge Delega specifica che l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione del percorso formativo e si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, non vi può essere dubbio che l'attività lavorativa svolta dagli alunni nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro sia tutelata a norma degli artt. 1, n. 28 e 4, n. 5, T.U. n. 1124/1965, ed in questi termini si è espresso l'INAIL con la Circolare 21 novembre 2016, n. 44.

La recente Circolare INAIL

Già in precedenza l'art. 1-bis del DPR 10 ottobre 1997, n. 567 - aggiunto dal DPR 9 aprile 1999, n. 156 ("Regolamento concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche") - disponeva: “Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi postdiploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento”.

Si deve perciò dissentire da Cass. 27 novembre 2014, n. 25250 (in Riv.Inf.mal.prof., 2015, II, 84 con nota adesiva di CAPPELLUTI, L'infortunio in itinere del tirocinante, e nota critica di DE MATTEIS, Tirocini scolastici: quale tutela Inail, ivi, 2016, I), la quale ha negato la indennizzabilità del gravissimo infortunio subito da un allievo di istituto tecnico statale nel tragitto verso lo stabilimento industriale dove svolgeva il tirocinio formativo promosso dalla sua scuola, nell'erroneo presupposto che, per la tutela infortunistica degli allievi di istituti dell'ordinamento scolastico statale in tirocinio curriculare, sia necessaria una convenzione tra istituto scolastico e INAIL, nella specie non stipulata.

È vero che l'art. 1 della Legge Delega n. 53/2003 parla di convenzioni, ma si riferisce alle convenzioni con le imprese e con gli altri enti presso cui svolgere l'esperienza lavorativa, per organizzare in collaborazione la modalità del percorso formativo, e non alle convenzioni che altre disposizioni di legge richiedono per la tutelabilità infortunistica di ulteriori categorie di persone oltre quelle tutelate dall'art. 4 (come i volontari, Legge 11 agosto 1991, n. 266; gli sportivi dilettanti, art. 51, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, etc.).

Quella sentenza non ha affrontato il problema dell'infortunio in itinere degli studenti, perché risolta a monte negativamente la questione della tutelabilità del tirocinio.

Sul problema dei percorsi, la Circolare INAIL n. 44/2016 distingue:

  • gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente ed il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro rientrano nella tutela, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola lavoro.
    L'Istituto evita di qualificare siffatti infortuni come infortunio in itinere, in quanto tale espressione designa tecnicamente non tutti gli infortuni sulla strada (pensiamo agli autisti professionali, per i quali l'incidente stradale è infortunio sul lavoro), ma solo quelli nel tragitto casa-lavoro e viceversa; sembra che essi vadano qualificati come infortuni in attività protetta, in analogia con gli spostamenti da una sede di lavoro ad un'altra (TORIELLO, Il punto sul telelavoro, in Riv.Inf.mal.prof., 2012, I, 694);
  • gli infortuni propriamente in itinere, e cioé nel percorso casa-scuola e casa-luogo di lavoro non sono tutelati.
Gli infortuni in itinere: quale tutela?

La spiegazione di tale esclusione è il carattere meramente assimilato della tutela degli alunni, per i quali non vale il presidio dell'art. 38, 2 comma, Cost., riservato ai lavoratori.

L'argomento prova troppo, perché anche la tutela dell'art. 4, n. 5, T.U. n. 1124/1965, trova fonte, per gli studenti, non nell'art. 38 Cost., ma nella potestà legislativa ordinaria, sicché nulla osta alla estensione in via interpretativa della tutela degli infortuni in itinere anche agli alunni.

È vero, tuttavia, che sarebbe un criterio erratico e casuale perché, essendo tutelata non l'attività scolastica in sé, ma solo quelle attività pericolose sopra cennate, andrebbe verificato di volta in volta se il percorso casa-istituto scolastico era funzionale allo svolgimento di una di questa attività protette.

Tale esclusione corrisponde ad una posizione costante dell'Istituto assicuratore (INAIL, Circ. 23 aprile 2003, n. 28) ed ha trovato sponda in qualche pronuncia di merito (Trib. Vicenza 2 gennaio 2004, n. 328, in Foro it., 2005, I, 276; nonché in Riv.Inf.mal.prof. 2004, II, 23, con nota critica di Dalla Riva, L'infortunio in itinere degli alunni e studenti di istruzione non è coperto dall'Inail. Una “questione” apparentemente semplice).

Su tale posizione è lecito nutrire qualche dubbio.

Se la giustificazione della tutelabilità del percorso scuola-luogo di lavoro è nel nesso funzionale del tragitto con l'attività rischiosa, questo sussiste anche per il tragitto casa-luogo dell'alternanza lavorativa.

Si deve anche ricordare Cass. sez. lav., 21 novembre 2011, n. 24485 (in Riv.Inf.mal.prof. 2011, II, 84; su cui De Matteis: Novità in tema di infortunio in itinere: la Cassazione apre agli allievi, l'Inail alle piste ciclabili, in Riv.Inf.mal.prof., 2012, I, 1), che ha riconosciuto la indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso ad allieva di corso di formazione professionale, nel tragitto di ritorno tra l'azienda e la sua abitazione, con motivazione costituita dall'incondizionata corrispondenza tra artt. 2 e 4, T.U. n. 1124/1965, argomento applicabile quindi a tutti i soggetti menzionati.

La verità è che l'opposizione a considerare indennizzabili gli infortuni in itinere degli alunni non proviene, in ultima istanza, dall'INAIL, ma dal Tesoro.

Infatti il sistema di finanziamento dell'assicurazione obbligatoria di insegnanti ed alunni è la seguente:

  • per insegnanti ed alunni delle scuole statali con il sistema della gestione per conto, in base al quale le amministrazioni pubbliche rimborsano l'INAIL a piè di lista di quanto speso (art. 190, comma 2, T.U. n. 1124/1965; DE MATTEIS, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano 2016, 232 e 646);
  • per insegnanti ed alunni delle scuole private in modalità ordinaria, con un premio commisurato al rischio, con il sistema capitario per gli alunni, attualmente euro 2,58 annue per ciascun alunno (Circ. INAIL 10 marzo 2015, n. 38), mentre per gli insegnanti, a decorrere dal 2012, si è passati dal regime contributivo del premio speciale unitario a quello del premio assicurativo ordinario, sulla base retributiva (Circolari INAIL n. 31/2012 e n. 38/2015).

Per gli alunni delle scuole private ci sarebbe quindi spazio, vista l'esiguità del premio, per una estensione della tutela all'infortunio in itinere e per un corrispondente piccolo adeguamento del premio. Ma ciò non può essere realizzato in disparità con gli alunni delle scuole statali.

In Germania gli studenti, compresi i bambini dell'asilo e nei centri per il dopo scuola, sono assicurati nell'ambito della funzione pubblica per l'attività scolastica globalmente intesa, compresi anche gli infortuni in itinere. Questi costituiscono una quota importante degli infortuni complessivi.

Nel corso del 2015 l'ente competente ha costituito 541 rendite per infortuni all'interno della scuola e 248 per infortuni in itinere. Nello stesso anno gli infortuni mortali sono stati 21 all'interno della scuola e 40 nel tragitto casa-scuola (COLELLA R. L'assicurazione pubblica contro gli infortuni per gli studenti in Germania, atti del convegno organizzato dal CIV INAIL il 23 settembre 2016 a Roma, instant book del Civ, pag. 43).

Si cita la Germania, a mò di esempio, per la forte interazione che esiste tra gli ordinamenti dei vari Paesi europei a modello bismarkiano.

Si potrebbe obiettare: dov'è tutta questa esigenza sociale di estenderela tutela dell'infortunio in itinere agli studenti, quando vi è già l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli ed il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

L'esigenza sussiste, perché non tutti gli incidenti stradali sono dovuti a responsabilità di un terzo.

In caso di incidente, che lasci lo studente con esiti permanenti molto gravi, le conseguenze per lui e per la sua famiglia possono essere terribili. Per tacere delle esigenze sistematiche e della maggiore tutela, anche riabilitativa, del sistema INAIL.

Conclusioni

Sussiste pertanto l'esigenza di completare la tutela degli studenti, ex art. 4, n. 5, T.U. n. 1124/1965, con l'inclusione dell'infortunio in itinere.

Il problema non è di facile soluzione, sul piano sistematico e finanziario.

Anche a voler passare dal sistema della gestione per conto alla modalità ordinaria contributiva (come consentito dall'art. 190, comma 2, T.U. n. 1124/1965, che non obbliga lo Stato, ma lo faculta semplicemente ad adottare per gli alunni il sistema della gestione per conto), il premio rimane a carico del Tesoro, perché la spesa dell'assicurazione è a totale carico del datore di lavoro (art. 27, T.U. n. 1124/1965) e l'art. 9 considera tali le scuole ed istituti di ogni ordine e grado per le persone tutelate di cui all'art. 4, n. 5, T.U. n. 1124/1965.

E lo stesso art. 27 vieta di trasferire l'onere finanziario del premio sui beneficiari dell'assicurazione obbligatoria.

Il problema può esser risolto, a nostro modesto avviso, o per la preferibile via legislativa, sul modello tedesco (anch'esso sollecitato dall'istanza giudiziaria - COLELLA cit.), o per via politico-amministrativa, ove il Tesoro accetti di pagare il conto, singolarmente modesto ma di una certa rilevanza per l'insieme della popolazione scolastica, o anche in via interpretativa, sulla scia dei precedenti cennati, perché alla qualificazione di un'attività come protetta, nell'ambito dell'art. 4, n. 5, consegue l'obbligo del pagamento relativo.

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