Licenziamento ritorsivo e onere della prova
03 Giugno 2015
Associazione in partecipazione - Distinzione da associazione e contratto di lavoro Il contrato di associazione in partecipazione prevede una serie di elementi (partecipazione agli utili, gestione da parte dell'associante, rendiconto), al contrario per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato occorre provare la subordinazione almeno nella fase operativa del rapporto.
Onere della prova In tema di licenziamento ritorsivo, con riferimento alla divisione dell'onere probatorio, incombe al datore di lavoro provare la giusta causa di licenziamento e, ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso.
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