In GU il Codice del Terzo Settore

La Redazione
03 Agosto 2017

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), in vigore da oggi, istituente nuove regole di trasparenza per Onlus, Aps ed Odv, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017.

Approda in Gazzetta Ufficiale il Codice del Terzo Settore (pubblicato nella serie generale 179/2017). Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in vigore da oggi, riordina la disciplina civilistica e fiscale del mondo no-profit.


In breve: il testo istituisce nuove regole di trasparenza che andranno ad influenzare certamente Onlus, Aps ed Odv. Gli enti del Terzo Settore potranno inoltre beneficiare delle erogazioni liberali normate dagli articoli del D.Lgs. «È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore» (art. 81, social bonus). «Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali» (art. 83, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali).


Viene inoltre istituito il Registro unico nazionale del Terzo Settore (art. 45), composto dalle sezioni (art. 46) delle organizzazioni di volontariato, di Aps, degli Enti filantropici, delle Imprese sociali, delle Reti associative, delle Società di mutuo soccorso, di Altri enti del Terzo Settore. Nel Registro, per ciascun ente (art. 48) dovranno figurare almeno la sede legale, la forma giuridica, l'oggetto dell'attività, il codice fiscale, la partita IVA, il possesso della personalità giuridica ed il patrimonio minimo, le generalità dei soggetti che ricoprono le cariche sociali.


Vi è poi la sezione dedicata alla trasparenza. «Gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati». (art. 14).


Oltre a ciò, è fatto obbligo (art. 15) agli Enti del Terzo Settore di tenere il libro degli associati o degli aderenti, delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, dell'organo di amministrazione e di controllo.

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