Comunicazioni lavoro accessorio: le FAQ ministeriali

La Redazione
03 Novembre 2016

Con Nota n. 20137 del 2 novembre 2016, il Ministero del Lavoro ha diffuso alcune risposte ai quesiti più frequenti pervenuti alla Direzione per l'Attività Ispettiva in merito al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio.

Con Nota n. 20137 del 2 novembre 2016, il Ministero del Lavoro ha diffuso le risposte ai seguenti quesiti relativi al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio:

  1. Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l'attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica comunicazione?
  2. I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione?
  3. Per il prestatore che svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un'unica comunicazione?
  4. Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono?
  5. La mancata comunicazione delle variazione viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione?
  6. Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro “nero” oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione?
  7. I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio?
  8. La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell'impresa?
  9. Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo?
  10. Qual è la sede competente dell'Ispettorato dove inviare la comunicazione?

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