Trasferimento d'azienda e deroga al divieto di licenziamenti

La Redazione
04 Febbraio 2016

La deroga al divieto di licenziamenti in occasione del trasferimento d'azienda può operare (secondo la direttiva 2001/23, come interpretata dalla Corte di giustizia 28 gennaio 2015, causa C-688/13), solo nell'ambito di una procedura lato sensu liquidativa dell'impresa cedente, assoggettata a controllo giudiziario o di altra autorità pubblica ...

La deroga al divieto di licenziamenti in occasione del trasferimento d'azienda può operare (secondo la direttiva 2001/23, come interpretata dalla Corte di giustizia 28 gennaio 2015, causa C-688/13), solo nell'ambito di una procedura lato sensu liquidativa dell'impresa cedente, assoggettata a controllo giudiziario o di altra autorità pubblica: in ogni altro caso - e dunque anche quando il cedente versi in una situazione di grave crisi aziendale, attestata da un'autorità pubblica, e anche quando la legislazione nazionale preveda l'apertura di una procedura concordata con le organizzazioni sindacali, ma senza che l'obiettivo sia la liquidazione dei beni del cedente -, i licenziamenti in vista della cessione sono vietati; l'art. 47, comma 4 bis, L. 428/1990 non autorizza gli accordi sindacali a derogare al suddetto divieto.

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