Al superamento dei 180 giorni di malattia, “scatta” l’aspettativa non retribuita
04 Aprile 2016
Cass. sez. lav., 17 marzo 2016, n. 5310
Una lavoratrice adiva il Tribunale perché venisse accertata la nullità, inefficacia e illegittimità del licenziamento intimatole dalla società datrice di lavoro per superamento del periodo di comporto, con condanna della stessa alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno. In particolare parte attrice deduceva l'illegittimità del recesso per violazione dell'art. 129 CCNL Cooperative di distribuzione. Il giudice di primo grado rigettava la domanda. La lavoratrice proponeva allora appello che veniva accolto dalla Corte territorialmente competente.
Contro tale decisione ricorre alla Suprema Corte di Cassazione la società datrice di lavoro, censurando l'interpretazione dell'art. 129 CCNL di distribuzione cooperativa. Secondo la ricorrente, infatti, per tale norma il diritto alla conservazione del posto sarebbe condizionato dalla presentazione di una domanda del lavoratore di aspettativa senza retribuzione, nel caso in esame carente.
Il Collegio giudicante, nel ritenere infondate le censure sollevate dalla società, ricorda come la norma dell'art. 129 pone una disciplina di favore per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, ai quali viene garantita la conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione clinica, senza fissazione di un periodo di comporto. Tale diritto è condizionato alla esibizione da parte del lavoratore di regolari certificati medici ed alla assenza di malattie croniche. Invece, osservano i Giudici, non si ricava dal testo contrattuale la necessità di una richiesta di aspettativa decorso il periodo di 180 giorni per anno solare. Invero, «la norma in esame prevede un automatismo in virtù del quale il periodo eccedente i 180 giorni “viene considerato” come aspettativa non retribuita e dunque il dipendete non può continuare a ricevere il trattamento economico di malattia». Quindi, spiegano i Giudici, «non c'è una aspettativa in senso proprio né muta il titolo dell'assenza». Semplicemente «il dipendente resta assente per malattia ma non riceve sostegno economico, “come se” fosse in aspettativa non retribuita». Dunque, a parere della Suprema Corte l'interpretazione seguita dalla Corte territoriale è immune da censure.
A conclusione della disamina dei motivi di ricorso presentati dalla società, i Giudici di legittimità aggiungono che, ai fini della conservazione del posto, non è richiesto alcun ulteriore onere di domanda o di documentazione a carico del lavoratore. Infatti, dal tenore letterale dell'art. 129 non risulta alcuna necessità per il lavoratore di documentare il carattere non-cronico della malattia, essendo prevista la sola esibizione delle certificazioni mediche. Piuttosto, «il carattere cronico della malattia è previsto come fatto impeditivo della conservazione del posto di lavoro». Anche sotto questo profilo, dunque, non è ravvisabile il dedotto vizio di falsa applicazione della previsione collettiva.
Per queste ragioni, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese. |