Mansioni promiscue e inquadramento superioreFonte: Cod. Civ. Articolo 2103
04 Settembre 2017
Se il dipendente svolge più attività e alcune sono riconducibili a livelli di inquadramento superiori a quello di appartenenza, quando può chiedere il riconoscimento del livello superiore e della corrispondente retribuzione?
Nel caso in cui, di fatto, un lavoratore sia adibito a più mansioni, alcune diverse rispetto a quelle per le quali inizialmente è stato stipulato il contratto di lavoro, dovrà darsi rilievo, al fine di individuare il corretto livello di inquadramento, all'attività lavorativa qualitativamente prevalente e svolta non sporadicamente, fatte salve specifiche previsioni contenute nel CCNL applicato. La Cassazione ha evidenziato la non correttezza di una mera contrapposizione in termini quantitativi delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, quanto piuttosto la necessità di operare una valutazione circa la significatività, sul piano professionale, delle attività esercitate. Sulla base di tale analisi potrà essere individuata la prestazione alla quale fare riferimento per stabilire la sussistenza, o meno, del diritto al riconoscimento del livello superiore. In merito: Cass. n. 19725/2017, n. 15736/2013 e n. 26978/2009. |