Impossibile per la lavoratrice malata ottenere il certificato medico: licenziamento illegittimo

La Redazione
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05 Maggio 2017

Il lavoratore non può considerarsi onerato di indicare sin dall'inizio della malattia i possibili sviluppi dello stessa, non potendo richiedersi una prognosi sulla durata dell'assenza. Ciò però non toglie che il lavoratore debba comunicare l'eventuale guarigione anticipata al datore di lavoro, oltre che all'INPS, come recentemente chiarito dalla Circolare n. 79 dell'Istituto.

Il tema dell'assenza per malattia e dei relativi obblighi di comunicazione da parte del lavoratore è stato affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10838/17 depositata il 4 maggio.

Il caso

La Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di prime cure, accoglieva la domanda di una lavoratrice diretta ad accertare l'illegittimità del licenziamento in tronco intimato dal datore di lavoro per assenza ingiustificata, protrattasi per due giorni dopo la comunicazione dell'assenza per malattia per il giorno precedente. Le testimonianze raccolte dimostravano infatti che in relazione alle due giornate di assenza non comunicate la lavoratrice si era adoperata per munirsi di certificazione medica ma la mancanza del proprio medico curante aveva impedito tale adempimento. L'assenza ingiustificata era dunque considerata dai giudici dell'appello di durata talmente limitata da non integrare la giusta causa del licenziamento ex art. 18 St. Lav.

La società datrice di lavoro impugna la pronuncia in Cassazione.

Malattia e comunicazione

La Cassazione condivide l'argomentazione della Corte territoriale nella parte in cui esclude l'obbligo del lavoratore di indicare sin dall'inizio della malattia gli sviluppi dello stessa, non potendo richiedersi al dipendente una prognosi sulla durata della malattia. Tale interpretazione risulta coerente con le previsioni del CCNL di categoria che prescrivono la comunicazione dell'assenza all'inizio del turno e l'invio della certificazione medica nei due giorni successivi, senza alcuna altra incombenza per il lavoratore.

Su altro piano si colloca invece la correttezza del comportamento che il lavoratore è tenuto ad osservare avvisando eventualmente il datore di lavoro del protrarsi dei giorni di assenza ove non sia in grado di inviare il certificato medico nei limiti temporali di cui al CCNL.
Ciò posto, nel caso di specie, nulla può rimproverarsi alla lavoratrice che ha tempestivamente avvisato dell'inizio della malattia ed ha poi incontrato obiettive difficoltà nel munirsi di certificazione medica per il protrarsi dell'assenza.

Il ricorso viene dunque respinto e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Rettifica della data di fine prognosi

Si segnala infine che, sul tema della modifica del periodo di prognosi, è recentemente intervenuto l'INPS con la Circolare n. 79, specificando che lavoratori e datori di lavori sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia in caso di guarigione anticipata. La rettifica della data di fine prognosi rappresenta infatti un obbligo del lavoratore sia nei confronti dell'INPS, per quanto attiene all'erogazione della prestazione previdenziale, che nei confronti del datore di lavoro posto che “in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non possa consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro”.