Congedo disabili e sentenza costituzionale: precisazioni dall'INPS
05 Giugno 2017
L'INPS, con Messaggio n. 2178/2017 (non ancora pubblicato sul sito istituzionale), ha fornito alcune precisazioni in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2013 sulla disciplina del congedo straordinario per assistenza e cura dei soggetti disabili, in ordine alla determinazione del quadriennio utile per la ricerca di tredici settimane di contribuzione e alla determinazione dei dodici mesi per la ricerca di trenta giornate di lavoro effettivo ai fini della Naspi.
La Corte Costituzionale, si ricorda, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, co. 5 TU maternità/paternità nella parte in cui non ricomprende, tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità. L'Istituto ha quindi precisato che, alla luce della citata sentenza, i periodi da neutralizzare devono intendersi quelli relativi a permessi e congedi che sono stati riconosciuti al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo l'ordine di priorità descritto dal Messaggio INPS allegato. Le eventuali domande di Naspi respinte o calcolate in modo non corretto per effetto di un'inesatta applicazione della pronuncia, dovranno essere riesaminate in autotutela (ove non riferite a rapporti già esauriti). |