Prorogabilità della prova
05 Settembre 2016
Nel corso dello svolgimento di un periodo di prova, le parti possono prorogarne la durata? La clausola di prova rappresenta un elemento accidentale del contratto di lavoro, la quale è finalizzata ad accertare l'opportunità, per entrambe le parti, della instaurazione del rapporto lavorativo. Secondo quanto disposto all'art. 2096 c.c. il patto deve essere stipulato per iscritto ed esso dovrà essere firmato insieme alla lettera di assunzione. La proroga della durata del periodo di prova inizialmente fissato, si configura come un ulteriore accordo risultante contrario a legge in quanto, seppur redatto in forma scritta, si realizza in un momento successivo rispetto al contratto iniziale. Ciò non esclude che una proroga "de facto" venga disposta in specifiche ipotesi, quali malattia del lavoratore in prova. Confronta: Corte di Cassazione sentenza. n. 16214/2016. |