Rito Fornero: inammissibile la mutatio libelli in opposizione

La Redazione
05 Ottobre 2015

Con la sentenza 28 settembre 2015 n. 19142, la Cassazione ha stabilito, in tema di impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, che è preclusa, nella fase di opposizione, una domanda nuova quale quella di nullità del licenziamento in quanto ritorsivo.

Con la sentenza 28 settembre 2015 n. 19142, la Cassazione ha stabilito, in tema di impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, che è preclusa, nella fase di opposizione, una domanda nuova quale quella di nullità del licenziamento in quanto ritorsivo.

Un lavoratore, licenziato per g.m.o., proponeva istanza volta alla dichiarazione di illegittimità dello stesso. La Corte d'Appello, confermando la decisione di primo grado che rigettava la domanda, escludeva il motivo ritorsivo, dedotto con l'opposizione di cui all'art. 1, comma 51, legge n. 92/2012.

Il ricorrente impugnava la sentenza, per non aver considerato il reale motivo del licenziamento, ovvero la volontà ritorsiva a seguito delle denunce di irregolarità aziendali a Ispettorato del lavoro e GdF.

Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione: “la deduzione fu formulata … soltanto in sede di opposizione all'ordinanza di cui all'art. 1, comma 49, legge n. 92/2012, ossia non nel ricorso introduttivo del processo, e così dette luogo ad un'inammissibile mutatio libelli. Anche nel rito di cui alla legge ult. cit., come nel rito generale del lavoro, mentre è consentita, previa autorizzazione del giudice, la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è ammissibile la domanda nuova per mutamento della causa petendi, ossia per introduzione di un tema dell'indagine di fatto completamente diverso (Cass. 8 ottobre 2007, n. 21017, 11 luglio 2005, n. 14496)”.

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