Omicidio della convivente per motivi personali durante il percorso casa-lavoro: infortunio indennizzabile?

05 Novembre 2015

L'omicidio della propria convivente per motivi personali durante il percorso casa-lavoro non si può considerare in occasione di lavoro e, pertanto, l'evento non costituisce infortunio indennizzabile.
Massima

L'omicidio della propria convivente per motivi personali durante il percorso casa-lavoro non si può considerare in occasione di lavoro e, pertanto, l'evento non costituisce infortunio indennizzabile.

Sulla stessa sentenza, si veda il commento di Rossi.

Il caso

Un uomo accoltella a morte la propria convivente nel percorso casa-lavoro, per motivi personali.

La domanda all'INAIL delle prestazioni ai superstiti proposta dal marito della vittima e dai figli è respinta nei due gradi di merito.

La Sezione lavoro della Corte di legittimità ha dubitato della corrispondenza a diritto di tale soluzione ed ha investito le Sezioni Unite di un preteso contrasto di

giurisprudenza

.

Le questioni

L'ordinanza di rimessione rileva un contrasto di

giurisprudenza

tra quelle sentenze che hanno riconosciuto come infortunio in itinere indennizzabile la rapina (Cass. 14 febbraio 2008 n. 3776) e lo scippo (Cass. 10 luglio 2012 n. 11545), avvenuti nel percorso casa-lavoro, ed altre che lo hanno escluso in circostanze ritenute analoghe (Cass. 19 gennaio 1998 n. 447,

confermativa della sentenza di merito che aveva negato la occasione di lavoro nel caso di agguato mortale teso ad un proprietario coltivatore diretto mentre si recava in automobile sul fondo di sua proprietà per le necessità della coltivazione) o che comunque richiedono, per la sussistenza della

occasione di lavoro, un nesso di collegamento funzionale con il lavoro. Cita, come espressione di tale preteso più stretto indirizzo, Cass. 23 febbraio 1989 n. 1017

; Cass. 29 ottobre 1998 n. 18159;

Cass. 17 giugno 2014 n. 13733

.

Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio consolidato che per la indennizzabilità di un infortunio, anche in itinere, occorre sempre la occasione di lavoro.

Osservazioni

La decisione delle Sezioni Unite risulta ineccepibile alla luce dei seguenti principi, che costituiscono patrimonio consolidato comune della

giurisprudenza di legittimità

e della dottrina.

A) Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, nel dare consacrazione legislativa al diritto pretorio sull'infortunio in itinere, lo ha inserito, con scelta sistematica appropriata, nell'ambito dell'art. 2 t.u. 1124, sicché tutto quello che è stato predicato in tema di occasione di lavoro si applica anche all'infortunio in itinere (Cass. sez. un. 17685/2015 in commento).

B) Per integrare la occasione di lavoro non è sufficiente il mero nesso topografico e cronologico (che può anche mancare, vedi Cass. 15691/2000 cit. infra) ma occorre anche e soprattutto quello funzionale con il lavoro (ex plurimis da Cass. 8

aprile

1965 n. 608 a Cass. 19 dicembre 2005 n. 27911).

Esempio: lavoratore che, con il beneplacito del datore, vada in officina la mattina del sabato, fuori dal proprio turno, per confezionarsi oggetti per uso proprio; l'eventuale infortunio non è in occasione di lavoro.

Anche quella dottrina che sostiene che la mera presenza sul luogo di lavoro istituisce una presunzione semplice di nesso funzionale, secondo l'id quod plerumque accidit, ispirandosi al precedente di Cass. 21 maggio 1994 n. 5019

, nonché allo spazio giuridico comune europeo (particolarmente esplicito in questo senso l'

art. 7 legge belga 10

aprile

1971: “... L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusq'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution ... L'incidente avvenuto nel corso della esecuzione del contratto si presume, fino a prova contraria, dovuto al fatto della esecuzione del contratto di lavoro”), ritiene comunque imprescindibile il nesso funzionale, la cui assenza può essere desunta dalle circostanze obiettive del caso, e cita come esempio di esclusione del nesso funzionale il caso del “nemico personale che, reperita la persona oggetto del suo odio sul luogo di lavoro, consumi sul posto” (DE MATTEIS, L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Torino 1996, pag. 175; dello stesso A., Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano 2011, pag. 120).

Detto nesso funzionale va identificato con il canone dell'art. 41 cod.pen. della conditio sine qua non

, per cui si deve considerare in occasione di lavoro l'evento che non si sarebbe verificato fuori delle condizioni date attinenti al lavoro.

C) Nel caso in cui la causa violenta sia costituita dall'atto doloso del terzo, rileva la direzione intenzionale dell'atto.

Esempio: Cass. 28 gennaio 1999 n. 774, in Riv.inf.mal.prof. 1999, II, 51, confermando la sentenza di merito, ha affermato l'indennizzabilità di un infortunio occorso a dipendente raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre a bordo della propria vettura fa ritorno alla sua abitazione, il quale era stato in precedenza aggredito e minacciato per la sua attività di addetto agli ordini di acquisto perché "non lasciava vivere altri candidati alle forniture". In questo caso il nesso funzionale è costituito dalla direzione dell'atto doloso del terzo a modificare i comportamenti lavorativi della vittima.

Alla luce di tali principi il punctum decisionis della fattispecie sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite non è il rilievo degli eventi imprevedibili, pur largamente ammessi dalla

giurisprudenza di legittimità, né il rischio elettivo; queste nozioni, pur corrette e variamente maneggiate nei primi commenti, sono tra loro irrelative, perché il rischio elettivo attiene al comportamento del'agente, e gli eventi imprevedibili prevalentemente a fattori esterni, ed inconferenti al caso in esame, nel quale la questione rilevante, esclusiva ed esaustiva, è il rapporto tra atto doloso del terzo ed occasione di lavoro o (il che è lo stesso per quanto detto sub A) l'iter.

Esaminate sotto questo punctum decisionis, noi non rileviamo il contrasto denunciato né nelle decisioni invocate nella ordinanza di rimessione, né nella restante giurisprudenza

della Corte.

Valga il vero.

Nel caso della rapina del motoveicolo usato nel percorso casa-lavoro (sent. 3776/2008, in Mass. giur. lav., 2008, 4, 278, con nota di

CORSALINI, Infortunio da aggressione sulle vie del lavoro)

, l'accertamento di merito - essere il mezzo privato necessitato - istituisce quella conditio sine qua non in assenza della quale l'infortunio non sarebbe avvenuto in quelle circostanze di tempo e di luogo attinenti al lavoro, ed a carico di quel lavoratore.

Identica la ratio decidendi di Cass. 11545/2012, che ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la tutela nelle condizioni di cui al precedente di Cass. 3776/2008, richiamando la tematica della inclusione nella tutela degli eventi imprevedibili.

Cass. 13 dicembre 2000 n. 15691, opportunamente ricordata dalle Sezioni Unite, ha

ravvisato l'occasione di lavoro nel caso di una rapina subita in casa dal gestore di un distributore di benzina, al fine di sottrargli l'incasso della giornata, che egli custodiva presso la propria abitazione, in coincidenza con una festività.

Diversa è la struttura della fattispecie di cui a Cass. 19 gennaio 1998 n. 447, invocata nella ordinanza di rimessione come termine di paragone del contrasto, nella quale non è emerso alcun nesso funzionale con il lavoro.

Si possono citare numerose altre sentenze negatorie della indennizzabilità in casi di aggressione lungo il tragitto, sempre con la motivazione della non emersione del nesso funzionale:

  • Cass. 11 giugno 2009 n. 13599: un lavoratore era stato ucciso nel tragitto per raggiungere il luogo di lavoro a bordo della propria autovettura, ad opera di ignoti; non solo non era emerso alcun nesso tra la prestazione lavorativa e l'evento, ma era stato accertato che alcuni prossimi congiunti del lavoratore erano rimasti a loro volta vittime di omicidi due anni prima, sicché vi era un indizio di movente extra lavorativo;
  • Cass. 29 ottobre 1998 n. 10815, omicidio all'interno dello stabilimento per ragioni personali;
  • Cass. 3 agosto 2004 n. 14875, in Giust.Civ., 2005, I, 2664, morte di un allevatore colpito da colpi di arma da fuoco mentre si recava presso la propria azienda;
  • Cass. 11 aprile 1998 n. 3752;
  • Cass. 26 novembre 1994 n. 10065 in Riv.inf.mal.prof. 1995, II, 38.

In questo secondo ambito rientra la fattispecie proposta alle Sezioni Unite, identica a quella esemplificata da antica dottrina, nella quale l'intento omicida è dettato da ragioni passionali, del tutto estranee a qualsiasi causa lavorativa, e nel quale la tutela va esclusa, in piena ortodossia con i principi consolidati in materia.

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