La delega di funzioni può essere rifiutata?

La Redazione
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05 Novembre 2015

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 7/2015, risponde ad un quesito sull'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 81/2008 che prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi ad altro soggetto dotato della professionalità richiesta dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 7/2015, risponde ad un quesito sull'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 81/2008 che prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione di valutazione dei rischi e relativo documento e designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato della professionalità richiesta dalla specifica natura delle funzioni delegate.

In particolare, l'istante chiede se esista l'obbligo, per il soggetto delegato individuato dal datore di lavoro, di accettare la delega o se questi possa, al contrario, rifiutarla.

La Commissione sottolinea che la delega, per essere efficace, deve possedere tutte le caratteristiche previste dal citato art. 16, tra le quali il legislatore ha espressamente previsto la necessità che la delega sia accettata dal delegato per iscritto, elemento che la differenzia dal conferimento di incarico.

Pertanto, conclude il Ministero, sussiste la possibilità di non accettare la delega.