Aggiornamento professionale del formatore-docente

La Redazione
05 Novembre 2015

L'Interpello n. 9/2015 del Ministero del Lavoro fornisce alcune indicazioni sul Decreto 6 marzo 2013, recante i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonché per lavoratori, dirigenti e preposti.

L'Interpello n. 9/2015 del Ministero del Lavoro fornisce alcune indicazioni sul Decreto 6 marzo 2013, recante i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonché per lavoratori, dirigenti e preposti.

In particolare, l'istante chiede, relativamente all'obbligo di aggiornamento professionale con cadenza triennale per il formatore-docente, se con il termine “alternativamente” il legislatore intenda che, nell'arco dei tre anni, il formatore-docente debba:

  • effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento;
  • ovvero effettuare per i primi tre anni solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequentare solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore.

Chiarisce il Ministero che il legislatore non ha inteso che le due diverse modalità di aggiornamento debbano essere alternate nei consecutivi trienni né alternate per tre anni solo docenza e per i successivi tre solo corsi di aggiornamento, bensì ha voluto dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura.

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