Disconoscimento rapporto di lavoro: competenza a decidere
06 Luglio 2017
Con Messaggio n. 2799 del 5 luglio 2017 INPS ha comunicato i chiarimenti in merito all'individuazione dell'organo competente a decidere riguardo i ricorsi avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro adottato, nei confronti del lavoratore, dagli Uffici amministrativi dell'Istituto all'esito delle proprie attività di verifica amministrativa o successivamente ad accertamento ispettivo in cui è stata contestata al datore di lavoro l'insussistenza di detto rapporto, così come disciplinato da parte dell'art. 11 del D.Lgs n. 149 del 2015.
Tale norma ha istituito il Comitato per i rapporti di lavoro al quale ha affidato il compito, precedentemente di competenza del soppresso Comitato regionale per i rapporti di lavoro, di esaminare “tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”.
Il Messaggio prosegue poi spiegando che i ricorsi aventi ad oggetto il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro adottato dall'Istituto, indirizzati al competente Comitato regionale, sono trasmessi dal ricorrente esclusivamente per via telematica, pena la loro irricevibilità e il termine per la presentazione è di novanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo. Due sono le possibili modalità di presentazione dell'istanza di ricorso:
In calce al Messaggio è presente un allegato che rappresenta un facsimile di provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. |