Libretto Famiglia e lavoro occasionale, da lunedì il via libera

La Redazione
06 Luglio 2017

INPS, con Circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha comunicato l'attivazione della piattaforma online per accedere al Libretto Famiglia ed al contratto di prestazione occasionale, previsti in sostituzione dei "vecchi voucher", riassumendo la disciplina e illustrando gli adempimenti necessari.

A partire dal prossimo lunedì, 10 luglio, sarà attiva la piattaforma dell'INPS che consentirà a datori di lavoro e lavoratori di accedere ai nuovi strumenti previsti dalla cd. “manovrina” (D.L. 50/2017) in sostituzione dei vecchi voucher: il Libretto Famiglia (LF), per le presone fisiche, e il contratto di prestazione occasionale (Cpo), utilizzabile dai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Ieri l'INPS ha diramato la Circolare n. 107 che, oltre a riassumere la disciplina di riferimento, illustra come effettuare gli adempimenti necessari per attivare i due nuovi strumenti. Ecco in breve cosa occorrerà fare.

Preventiva registrazione sul sito INPS di utilizzatori e prestatori.
Per accedere alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Istituto, registrarsi preventivamente all'indirizzo www.inps.it/Prestazioni Occasionali. È in questo momento che i soggetti supra menzionati dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali (in quest'ultimo caso dovranno scegliere tra tre opzioni: per le Pubbliche Amministrazioni, per le imprese agricole, per gli altri utilizzatori).


Durante la registrazione, dovranno essere fornite le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.


Ai prestatori di lavoro è richiesto, inoltre, di indicare l'IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Come precisato dalla Circolare, deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di IBAN e intestata al prestatore medesimo. Non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell'Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell'Istituto (es. mod. SR163, ecc.). In caso di mancata indicazione dell'IBAN, l'INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.


Come raccomandato nella Circolare, il prestatore è tenuto ad indicare esattamente, in fase di registrazione anagrafica, il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.


Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte dagli intermediari e dagli enti di patronato (ma quest'ultimi esclusivamente per la registrazione del prestatore e tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell'utilizzatore e del prestatore).

Comunicazioni dell'utilizzatore del Libretto Famiglia.
L'utilizzatore, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, deve comunicare:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • l'ambito di svolgimento della prestazione;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.
L'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, deve dichiarare se il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientra in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017 (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150; percettore di di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito).
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell'avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell'utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale.

Almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a inviare un'unica comunicazione contenente le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
  • il settore di impiego del prestatore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni. Anche in tal caso, se il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017, l'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.


Se per evenienze di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Come sottolineato nella Circolare, detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera. L'INPS porrà in essere controlli automatici su tali revoche, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell'utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

Decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

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