Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione: chiarimenti

La Redazione
06 Ottobre 2016

A seguito delle segnalazioni ricevute, il Ministero dell'Interno ha ritenuto di fornire, con Nota n. 4084/2016, puntuali indicazioni sulla corretta applicazione dell'art. 22, co. 11 del TU immigrazione, circa la possibilità di rinnovare il titolo di soggiorno per attesa occupazione.

A seguito delle segnalazioni ricevute, il Ministero dell'Interno ha ritenuto di fornire puntuali indicazioni sulla corretta applicazione dell'art. 22, co. 11 TUI – come novellato dalla L. n. 92/2012 – circa la possibilità di rinnovare il titolo di soggiorno per attesa occupazione. Così la Nota n. 4084/2016.

La disposizione in esame prevede che il lavoratore straniero (extraUE) in possesso di PDS per lavoro subordinato che perda l'occupazione, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e , comunque, salvo che sia un PDS stagionale, per un periodo non inferiore ad 1 anno ovvero per tutta la durata della prestazione dio sostegno al reddito, se superiore. Nessun limite viene posto all'eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito.

Il Ministero ha, quindi, chiarito che le SSLL dovranno valutare caso per caso, tenendo conto delle previsioni, di carattere generale, sancite dal TU immigrazione sul rifiuto, sulla pericolosità, sulla revoca e sul diritto all'unità familiare (artt. 5, co. 5, 5 bis, 6 e 28 D.Lgs. n. 286/1998) e che, ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

In tale contesto, per l'accertamento del reddito minimo, si richiamano le motivazioni rese dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2730/2016, che ribadisce l'importanza di una valutazione anche sotto il profilo prognostico.

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