Servizio di prevenzione e protezione in azienda: “interno” non significa “dipendente”
06 Novembre 2014
L'istanza, formulata da Confecommercio, attiene alla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'Interpello n. 24, pubblicato il 4 novembre 2014, si sofferma sui servizi di prevenzione o protezione.
Il datore ha l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all'interno La scelta del Legislatore, con le relative modifiche intervenuto nel D.L. n. 69/2013, è quella di sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni, favorendo la scelta di quest'ultima strada. La previsione ha in ogni caso la motivazione principale di assicurare una presenza costante e continua del servizio nell'ambito aziendale. La nozione di servizio interno, se associata alla figura del RSPP, evoca che il responsabile sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in modo appropriato rispetto alle specificità del caso.
Interno non è sinonimo di dipendente Sarà cura del datore rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine i suoi compiti. Il responsabile dovrà avere una conoscenza approfondita delle dinamiche interne, con un livello garantito soltanto da chi è fattivamente inserito nell'organizzazione aziendale. In tale quadro, conclude il MinLav, il termine interno non può intendersi equivalente alla definizione di dipendente, bensì va riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata allo svolgimento delle attività.
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