Licenziato al compimento dei 25 anni: la questione alla CGUE

La Redazione
07 Marzo 2016

La Cassazione, con Ordinanza interlocutoria 29 febbraio 2016, n. 3982, rilevando il possibile conflitto tra l'art. 34, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 – che prevedeva la possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni – e il principio di non discriminazione in base all'età, solleva questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

Nel 2010 le parti in causa stipulavano un contratto di lavoro intermittente ex art. 34, D.Lgs. n. 276/2003 che, all'epoca dei fatti, prevedeva la possibilità di usare tale forma contrattuale con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età.

Al compimento del 25° anno di età, il dipendente veniva licenziato.

La Corte d'Appello riteneva illegittimo il contratto risolto in esclusiva ragione dell'età, in quanto contrario al principio di non discriminazione dell'età di cui alla Direttiva 2000/78 CE, disponendo la reintegra del lavoratore ed il risarcimento del danno.

La società datrice di lavoro ricorreva per la cassazione della sentenza.

La Suprema Corte, rilevando il possibile conflitto tra l'art. 34, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 – nella formulazione ratione temporis applicabile – e il principio di non discriminazione in base all'età, solleva ex art. 267 TFUE questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sull'interpretazione del principio, come concretamente espresso dalla Direttiva 2000/78 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 21, n. 1).

Infatti, sottolinea la Cassazione, l'art. 6, n. 1, co. 1 della Direttiva 2000/78 “enuncia che una disparità di trattamento in base all'età non costituisce discriminazione laddove essa sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari”, mentre, nel caso di specie, la formulazione dell'allora vigente art. 34 presentava uno specifico e caratterizzante riferimento all'età, senza mostrare di contenere alcuna esplicita ragione rilevante.

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