Disabilità da lavoro: aggiornate le linee di indirizzo per il reinserimento

La Redazione
07 Marzo 2017

Con Delibera n. 2/2017, l'INAIL ha integrato le Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo prevedendo, oltre al diretto e preventivo coinvolgimento del lavoratore, la partecipazione attiva del datore di lavoro che intenda assumere un disabile in conseguenza di infortunio sul lavoro o di tecnopatia.

Con Delibera n. 2/2017, l'INAIL ha integrato le Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo prevedendo, oltre al diretto e preventivo coinvolgimento del lavoratore, la partecipazione attiva del datore di lavoro che intenda assumere un disabile in conseguenza di infortunio sul lavoro o di tecnopatia, con riconosciuti danni permanenti, che sia alla ricerca di occupazione o che sia iscritto nelle liste di cui alla L. n. 68/1999.

Nelle more del perfezionamento delle relazioni tra Istituto e ANPAL nell'ambito dell'attivazione della “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”, difatti, si è reso necessario integrare le Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo deliberate dal CIV il 18 giugno 2015, mutuando le soluzioni, già individuate nel Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, anche per gli interventi finalizzati all'inserimento in una nuova occupazione delle persone con disabilità da lavoro.

Si prevede, in particolare, che:

  • il datore di lavoro possa richiedere all'INAIL di avviare il percorso di definizione del Progetto di Reinserimento Lavorativo Personalizzato ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli accomodamenti ragionevoli;
  • la formalizzazione da parte dello stesso datore di lavoro di voler assumere, anche con decorrenza temporale differita, il disabile da lavoro sia condizione vincolante;
  • il rimborso degli oneri sia effettuato da parte dell'INAIL solo dopo l'assunzione del lavoratore;
  • la campagna informativa rivolta ai lavoratori, ai datori di lavoro, alle rispettive organizzazioni di rappresentanza ed alle associazioni rappresentative degli infortunati ed invalidi del lavoro, nonché agli intermediari istituzionali, sia intensificata e finalizzata in tal senso;
  • i progetti di reinserimento individualizzato delle persone con disabilità da lavoro - mirati sia alla conservazione del posto di lavoro, sia all'inserimento in una nuova occupazione - siano monitorati per verificarne i risultati.

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