Il limite complessivo di durata di un contratto a termine (o di un rapporto regolato da più contratti), previsto dall'art. 5 comma 4bis D.Lgs. 368/2001 deve essere inteso come termine massimo in relazione a ciascuna tipologia di assunzione a tempo determinato (ex art. 1 o ex art. 2 D.Lgs. 368/2001) o in caso di plurime assunzioni ora ex art. 1 ora ex art. 2 il termine suddetto è da intendersi unico per entrambi e quindi riferito alla tipologia di rapporto (a tempo determinato) e non alla tipologia di species assunta? Il citato termine massimo può essere oggetto di aumento? Il regime del numero di cinque proroghe massime per un contratto a termine si applica indistintamente a tutti i comparti o il settore del trasporto aereo fa eccezione? In ogni caso la conversione di un contratto a termine in tempo indeterminato per superamento del numero di proroghe consentite può avvenire a prescindere dal mancato raggiungimento del termine massimo previsto dall'art. 5 comma 4bis D.Lgs. 368/2001?”
La risposta al quesito deve essere affrontata sotto diversi angoli prospettici.
Ed infatti va anzitutto preso in considerazione quanto affermato dall'art. 5 comma 4bis D.Lgs. 368/2001 secondo cui "Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2".
Dalla norma come sopra evidenziata si determinano con chiarezza le risposte al quesito.
L'art. 5 comma 4bis sopra richiamato:
- stabilisce la possibilità che il limite dei 36 mesi sia derogato da contratti collettivi. Ebbene è quindi legittima la possibilità che lo stesso venga innalzato a 44 mesi;
- allo stesso tempo, nel fissare il tetto temporale massimo di durata di un rapporto a termine (36 o 44 che sia), non distingue tra assunzione ai sensi dell'art. 1 o ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001. Ciò vuol dire che il termine di durata massima di un rapporto a termine con il medesimo datore di lavoro prescinde dalla natura del relativo contratto (art. 1 o 2). Pertanto ai fini del computo andranno conteggiati i mesi complessivi di rapporto a termine con il medesimo datore di lavoro
Rispetto alla proroga del contratto a termine, esaurite le cinque proroghe, l'Azienda potrà non proseguire più il contratto e quindi il rapporto si interromperà.
È molto probabile che l'azienda, a quel punto, farà sottoscrivere un nuovo contratto a termine onde arrivare al limite dei 44 mesi prescritto.
In ogni caso, qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo la scadenza della quinta ed ultima proroga le ipotesi sono le seguenti ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 368/2001:
a) sanzione economica fino al trentesimo giorno di continuazione in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi o fino al cinquantesimo giorno di continuazione in caso di contratto di durata superiore;
b) conversione del contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratti a termine inferiori a sei mesi od oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi
Pertanto venendo direttamente al quesito proposto:
- se la quinta proroga terminerà prima dello spirare dei 44 mesi e il rapporto proseguirà nei termini appena sopra detti, allora il rapporto si convertirebbe a tempo indeterminato a prescindere dal citato termine di 44 mesi;
- qualora invece a seguito della scadenza dell'ultima proroga il datore stipuli un nuovo contratto a termine (azzerando, almeno di fatto, la conta delle proroghe), allora la conversione potrà avvenire solo una volta superata la soglia dei 44 mesi.
Sarebbe essenziale tuttavia verificare i contratti di lavoro stipulati nelle singole fattispecie concretamente.