Tutela reintegratoria solo se non sussiste il fatto materiale

La Redazione
08 Febbraio 2016

La distinzione tra i commi 4 e 5 dell'art. 18, L. n. 300/1970 va ricostruita differenziando il fatto materiale dalla sua qualificazione in termini di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo e riconoscendo la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del fatto materiale ...

La distinzione tra i commi 4 e 5 dell'art. 18 L. n. 300/1970 va ricostruita differenziando il fatto materiale dalla sua qualificazione in termini di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo e riconoscendo la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento (nella specie il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso datoriale, ossia il mancato pagamento dei beni aziendali - cibi e bibite - consumati al banco gastronomia).

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