Tutela reintegratoria solo se non sussiste il fatto materiale
08 Febbraio 2016
La distinzione tra i commi 4 e 5 dell'art. 18 L. n. 300/1970 va ricostruita differenziando il fatto materiale dalla sua qualificazione in termini di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo e riconoscendo la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento (nella specie il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso datoriale, ossia il mancato pagamento dei beni aziendali - cibi e bibite - consumati al banco gastronomia). |