Indennità sostitutiva delle ferie: natura giuridica e regime prescrizionale

Barbara Fumai
09 Marzo 2016

Le ferie vanno godute entro l'anno e non successivamente, altrimenti il datore di lavoro deve pagare il danno. Decorso l'anno di competenza, infatti, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie né può stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno.
Massima

Le ferie vanno godute entro l'anno e non successivamente, altrimenti il datore di lavoro deve pagare il danno. Decorso l'anno di competenza, infatti, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie né può stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno.

Il caso

Il signor M.S. conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Firenze, la Società sua datrice di lavoro, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro, poi cessato.

Avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore, la Società ricorreva. La Corte d'Appello fiorentina confermava la sentenza di primo grado, escludendo la prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute vantato dal lavoratore, ritenendo trattarsi di indennità avente carattere risarcitorio e, come tale, soggetta al regime della prescrizione ordinaria, decennale (e non, invece, quinquennale, come affermato dalla Società).

Inoltre, secondo la Corte di merito, era sufficiente a fondare il diritto dell'appellato il fatto dell'inadempimento del datore di lavoro che non aveva assicurato attraverso una corretta programmazione del lavoro ed un efficace dimensionamento degli organici, la fruizione dell'irrinunciabile diritto alle ferie.

La Società proponeva, dunque, ricorso per Cassazione per due motivi.

Le questioni

Le questioni che la Società sottopone all'attenzione della Corte di Cassazione sono essenzialmente due. La prima, dedotta con il primo dei due motivi, riguarda il regime di prescrizione da applicare all'esercizio del diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie; la seconda, oggetto del secondo motivo di ricorso, riguarda la ripartizione dell'onere probatorio.

Preliminarmente, però, al fine di risolvere la prima delle due questioni, la Corte affronta la qualificazione della natura giuridica dell'indennità di cui si discute e, conseguentemente, risponde al quesito circa la durata, decennale o quinquennale, del termine di prescrizione.

In ordine al secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte si pronuncia sulle censure atte a porre in discussione la valutazione del materiale istruttorio, soffermandosi sulla questione della responsabilità del datore di lavoro, in mancanza di prova di un colpevole inadempimento.

Le soluzioni giuridiche

La preliminare questione della natura giuridica dell'indennità sostitutiva delle ferie è tutt'altro che pacifica.

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha espresso nel corso degli anni tre diversi orientamenti.

Secondo la ricostruzione più risalente nel tempo, ma espressione dell'opinione maggioritaria, l'indennità sostitutiva delle ferie ha natura risarcitoria, in quanto derivante da un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che lo obbliga, nel caso non sia più possibile l'adempimento in forma specifica, a risarcire il danno, cioè il mancato godimento delle ferie (tra le molte,

Cass.

civ.

, sez. lav., 11 maggio 2011,

n.

10341

;

Cass.

civ.

, sez. lav., 8 luglio 2008,

n.

18707

;

Cass. civ., sez. lav.,

27 agosto 2003, n.

12580

;

Cass. civ., sez. lav., 5 aprile 2001,

n.

5092

;

Cass. civ., sez. lav., 5 maggio 2000,

n.

5624

;

Cass. civ., sez. lav., 13 marzo 1997, n.

2231

;

Cass. civ., sez. lav., 16 luglio 1992,

n.

8627

).

Un secondo orientamento, formatosi successivamente, attribuisce all'indennità in parola natura retributiva, derivante dal rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa; si tratterebbe, cioè, di un'attribuzione patrimoniale riconosciuta al lavoratore in costanza del rapporto di lavoro (ad esempio,

Cass.

civ., sez. lav., 10 maggio 2010,

n.

11262

;

Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2004,

n.

6607

).

Di recente (ma il principio era stato sancito già qualche anno fa – cfr.

Cass. 25 settembre 2004, n. 1

9

303

),

si è andato affermando un terzo orientamento, cui aderisce la sentenza in commento, che sancisce la duplice natura dell'indennità sostitutiva delle ferie, cioè risarcitoria e retributiva insieme.

Il carattere risarcitorio discende dal fatto che predetta indennità costituisce un ristoro per il danno conseguente alla perdita del bene, alla cui tutela le ferie sono preordinate; il bene preso in considerazione è rappresentato non solo dal riposo (inteso come recupero delle energie psicofisiche spese nel corso dell'attività lavorativa), ma anche dalla possibilità di dedicarsi ad attività diverse da quella lavorativa, quali la cura delle relazioni familiari e sociali, l'opportunità svolgere attività ricreative e simili. Il carattere retributivo deriva, invece, dall'essere il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, sebbene retribuito, non sarebbe stato lavorato, in quanto destinato al riposo (cfr.

Cass.

civ., sez. lav.,

11 settembre 2013, n. 20836

;

Cass.

civ., sez. lav.,

9 luglio 20

12, n. 11462

).

L'adesione ad uno o all'altro degli orientamenti esposti determina conseguenze diverse in ordine alla problematica sottoposta alla Corte nella sentenza in commento, ovvero il termine prescrizionale.

Le pronunce che riconoscono carattere risarcitorio all'indennità sostitutiva delle ferie, infatti, applicano all'esercizio del relativo diritto il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'

art. 2946 c.c.

Diversamente, dal carattere retributivo discende l'applicazione del termine quinquennale, generalmente applicabile agli emolumenti di natura retributiva).

Anche la più recente ricostruzione, che ammette la natura mista dell'indennità in parola, assoggetta l'esercizio del relativo diritto alla prescrizione decennale, attribuendo prevalenza – a detto fine - al profilo risarcitorio rispetto a quello retributivo. Soluzione da preferire, a giudizio della Suprema Corte, rispetto al diverso termine quinquennale, perché consente “in maniera ampia” l'esercizio del diritto che l'indennità sostitutiva delle ferie tende a soddisfare. Qualora si optasse per una diversa conclusione, si andrebbe a limitare la tutela offerta al bene della vita, cui l'indennità sostitutiva delle ferie è principalmente finalizzata.

Diversamente, la natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie assume rilevanza in ambiti quali, ad esempio, l'incidenza sul trattamento di fine rapporto e, più in generale, relativamente ai profili che abbiano natura esclusivamente retributiva.

Per quanto riguarda, poi, la ripartizione dell'onere della prova e, in particolare, la necessità di dimostrare il colpevole inadempimento del datore di lavoro, la Corte ha dapprima sottolineato il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, in quanto diritto correlato alla persona del lavoratore, perché rivolto, più delle altre tipologie di riposo compensativo, non solo al recupero delle energie psico-fisiche spese dal lavoratore per l'esecuzione della prestazione, ma anche a consentire alla persona di poter coltivare interessi morali e materiali, personali e sociali anche fuori dall'ambito lavorativo. Diritto questo specificamente garantito dall'

art. 36 Cost.

ed ulteriormente sancito dall'

art. 7 della Direttiva 2003/88/CE

(cfr.

Cass. n. 20836/2013

cit. e

Corte Giustizia 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c-520/069).

La Corte ha, quindi,

riaffermato un principio pacifico, in base al quale il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute spetta a prescindere dalla presenza di un colpevole inadempimento. Trattandosi, infatti, di un danno derivante da inadempimento contrattuale non è necessaria la prova della colpevolezza, ma è sufficiente che il creditore alleghi l'inadempimento ed è onere del debitore provare di aver adempiuto con la necessaria diligenza o, viceversa, di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile (cfr.

Cass.

9 luglio 2012, n. 11462

).

Con riferimento al caso di specie, peraltro, l'inadempimento da parte dell'azienda era stato ritenuto sufficientemente provato dalla Corte territoriale - con giudizio immune da vizi, a detta della Corte di Cassazione - in virtù del fatto che la mancata fruizione dei periodi di riposo richiesti dipendeva da ragioni aziendali. Grava, infatti, sul datore di lavoro l'onere di programmare correttamente il lavoro in modo da consentire la fruizione annuale delle ferie.

Osservazioni

La sentenza in commento conferma l'orientamento più recente della Suprema Corte che, nel riconoscere alla indennità sostitutiva delle ferie natura mista, risarcitoria e retributiva, in realtà sposta l'attenzione sulle conseguenze relative all'esercizio del diritto.

A giudizio della Corte, proprio dal carattere risarcitorio discende la durata decennale del termine di prescrizione, come per la fattispecie esaminata. Dal carattere retributivo discenderebbero, invece, quei profili che determinano l'incidenza della indennità sostitutiva delle ferie sugli elementi di natura propriamente retributiva.

La giurisprudenza, ad esempio, assoggetta l'indennità sostitutiva delle ferie a contribuzione previdenziale

ex

art. 12 l. 153/1969

, in conseguenza sia della natura retributiva che dell'applicabilità della tutela di cui all'

art. 2126 c.c.

, dato che costituisce attribuzione patrimoniale riconosciuta in dipendenza del rapporto di lavoro e che non è ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione (

Cass.

civ., sez. lav., 10 maggio

2010, n.

11262

e

Cass. civ., sez. lav., 3 aprile

2004, n.

6607

).

Del pari, l'indennità sostitutiva delle ferie incide sul calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr.

Cass.

civ., sez. lav.,

25 settembre 2004, n. 19303

).

Allo stesso modo si dovrebbe ritenere che l'indennità sostitutiva delle ferie vada ad incidere, ad esempio, sul calcolo della c.d. retribuzione globale di fatto, ma – a ben vedere – se la si considera quale risarcimento del danno subito a causa del mancato riposo, allora potrebbe non essere calcolata quale elemento retributivo nel caso in cui, ad esempio a seguito di un licenziamento, il lavoratore – di fatto – fosse già a riposo (sebbene forzato - sul punto, ad esempio,

Cass.

civ., sez. lav., 8 luglio

2008, n.

18707

;

Cass.

civ., sez. lav., 5 aprile 2001

, n.

5092

o

Cass.

civ., sez. lav., 5 maggio

200

0

, n.

5624

). E via dicendo.

Se ne potrebbe allora concludere che, se da un lato è pienamente condivisibile il riconoscimento alla indennità sostitutiva delle ferie non fruite di una natura mista, risarcitoria – in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene – e, al contempo, retributiva – in quanto connessa al sinallagma contrattuale, è altrettanto auspicabile la formazione di un orientamento univoco in ordine alla conseguenze che ne derivano, dalla durata della prescrizione, all'incidenza sul calcolo del TRF, in modo da garantire certezza nelle diverse applicazioni dell'istituto, nell'interesse sia dei lavoratori e che dei datori di lavoro.