Impugnazione del licenziamento
30 Luglio 2015
Come deve avvenire l'impugnazione del licenziamento illegittimo da parte del lavoratore ed entro quanto tempo deve essere comunicata al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato?
Il licenziamento illegittimo deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta (art. 6, comma 1, Legge n. 604/1966). L'impugnazione può essere proposta con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale. L'impugnazione del lavoratore, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine (Cass., SS.UU., 14 aprile 2010, n. 8830). Assolto l'onere dell'impugnazione, il lavoratore deve provvedere entro i successivi 180 giorni - sempre a pena d'inefficacia - al deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale o alla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati, il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo (art. 6, comma 2, Legge n. 604/1966). Alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti, instaurate successivamente al 18 luglio 2012, si applica il rito speciale (accelerato) istituito dall'art. 1, commi 47-69, Legge n. 92/2012. |