Decorrenza del preavviso ed effetto sospensivo della malattia

La Redazione
27 Luglio 2015

Quando decorre il preavviso in caso di dimissioni o di licenziamento e come opera sulla sua durata la malattia del lavoratore?

Quando decorre il preavviso in caso di dimissioni o di licenziamento e come opera sulla sua durata la malattia del lavoratore?

A norma dell'art. 2118 c.c., la parte che esercita il diritto di recesso è tenuta al rispetto del termine di preavviso stabilito dalla contrattazione collettiva, dagli usi o dall'equità.

Il periodo di preavviso decorre dalla comunicazione delle dimissioni al datore di lavoro ovvero del licenziamento al lavoratore. I contratti collettivi possono stabilire ulteriori modalità (ad esempio è frequente la clausola che prevede, per gli impiegati, la decorrenza dei termini di preavviso dalla metà o dalla fine di ciascun mese, sulla falsariga di quanto disposto in caso di licenziamento dall'art. 10, R.D.L. n. 1825/1924).

Durante il preavviso le parti rimangono soggette a tutti i diritti ed obblighi che derivano dal contratto di lavoro, che si estinguerà solo allo scadere del termine di preavviso. Tale principio potrà subire deroga in conseguenza di un diverso accordo intervenuto tra le parti, desumibile anche da comportamenti concludenti (Cass. 29 luglio 1999, n. 8256).

In ragione del permanere di tutti i diritti e le obbligazioni tipiche del rapporto di lavoro, la malattia sopravvenuta del lavoratore sospende il decorso del periodo di preavviso fino al suo rientro in servizio o fino alla scadenza del periodo di comporto contrattualmente stabilito (secondo Cass. 20 giugno 2003, n. 9896, l'effetto sospensivo del preavviso opera anche quando lo stato di malattia venga comunicato dopo l'intimazione del licenziamento qualora ne venga accertata la preesistenza).

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