Trasferimento e licenziamento
08 Settembre 2016
Se il lavoratore rifiuta il trasferimento, può parlarsi in ogni caso di dimissioni? Recentemente la Corte di Cassazione, recte sent. n. 6225/2016, ha sostenuto che il rifiuto del lavoratore, qualora il trasferimento presso una diversa unità produttiva sia legittimo e dunque giustificato, possa equipararsi ad una dimissione volontaria, ossia manifestazione della volontà del lavoratore relativamente all'ulteriore svolgimento della prestazione lavorativa. Il datore potrà dunque intendere il rifiuto secondo tale linea interpretativa. Diversamente nell'ipotesi in cui esso costituisce risposta ad un trasferimento illegittimo e si configuri piuttosto come una autotutela del lavoratore, non giustificante un eventuale licenziameno (vedi Corte di Cassazione sent. n. 26920/2008). |