Affissione del codice disciplinare: quando è necessaria?
09 Gennaio 2017
“Quando la condotta contestata al lavoratore appaia violatrice non di generali obblighi di legge o di obblighi rientranti nel cd. minimo etico e acquisiti dalla coscienza sociale, ma di regole comportamentali negozialmente introdotte e funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, l'affissione del codice disciplinare prevista dal 1° comma dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970 si presenta necessaria”. Questo è il principio di diritto affermato dalla Cassazione, con sentenza n. 54 del 3 gennaio 2017.
Il caso La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittima la sanzione disciplinare adottata per le reiterate anomalie in violazione di norme interne ad un istituto di credito, in materia di affidamenti bancari ed erogazione di finanziamenti. Irrilevante, infatti, nel caso di specie, la mancata affissione del codice disciplinare valorizzata dal Tribunale: la condotta contestata al lavoratore non trovava la propria fonte nella contrattazione collettiva, ma “discendeva dalle disposizioni interne, sicché si trattava di regole inerenti al dovere di cui all'art. 2104 c.c., la cui violazione comportava la lesione di interessi del datore di lavoro, indipendentemente dal loro inserimento nel codice disciplinare”.
Affissione non necessaria La Cassazione, richiamando un proprio consolidato orientamento (Cass. n. 13414/2013, n. 1926/2011, n. 17763/2004) cui si è attenuta la Corte territoriale, ribadisce l'estensione alle sanzioni conservative del principio secondo cui “in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionato sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere all'affissione del codice disciplinare”.
Affissione necessaria Il caso di specie, invece, non riguarda doveri fondamentali del lavoratore o condotte riconducibili al cd. minimo etico o di rilevanza penale e rientranti nella coscienza sociale (riconoscibili come tali e sanzionabili senza necessità di specifica previsione), ma tratta di norme derivanti da direttive interne mutevoli nel tempo, a causa di contingenze economiche e di mercato, al pari del grado di elasticità consentito nella loro applicazione in relazione al luogo, al momento, alla tipologia del cliente. Conclude, quindi, la Suprema Corte che l'ambito ed i limiti della rilevanza disciplinare dell'inosservanza di tali disposizioni, nonché la gravità della stessa ai fini di adeguatezza della sanzione, dovevano essere previamente posti a conoscenza dei dipendenti ex art. 7, L. n. 300/1970. |