Discriminazione nel part-time

12 Gennaio 2017

Come si identifica il lavoratore a tempo pieno comparabile, al fine di determinare la parità di trattamento di questo con un dipendente part-time?

Come si identifica il lavoratore a tempo pieno comparabile, al fine di determinare la parità di trattamento di questo con un dipendente part-time?

Il principio di uguaglianza di trattamento tra lavoratore part-time e full-time è sancito all'art. 7 D.Lgs. n. 81/2015 ove il legislatore ha voluto identificare, nel "lavoratore a tempo pieno comparabile" cui fare riferimento, il dipendente che nel medesimo stabilimento abbia lo stesso tipo di contratto o di rapporto di lavoro, che svolga una prestazione lavorativa identica o simile, tenendo in considerazione anche ulteriori elementi quali, ad esempio, l'anzianità. In assenza di tale parametro, si dovrà guardare a quanto disposto nel CCNL applicabile e, in difetto di quest'ultimo, a contratti collettivi e prassi nazionali (D.Lgs. n. 61/2000). Un trattamento diseguale dovrà essere giustificato da ragioni obiettive, non essendo sufficiente il mero fattore temporale. In merito: Cass. n. 18709/2016.

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