CdL, l’analisi delle nuove collaborazioni

La Redazione
09 Febbraio 2016

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 4/2016, una guida alle novità nella disciplina delle collaborazioni, come modificata dal D.Lgs. n. 81/2015 che supera il contratto di lavoro a progetto ed il lavoro occasionale, nonché le presunzioni operanti in relazione alle altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 4/2016, una guida alle novità nella disciplina delle collaborazioni.

Infatti, anche dopo il 1° gennaio 2016, data in cui è entrata pienamente a regime la normativa relativa alle collaborazioni coordinate e continuative, come modificata dal D.Lgs. n. 81/2015, è possibile sottoscrivere contratti di lavoro parasubordinato, ovvero di lavoro autonomo caratterizzati da una prestazione lavorativa resa con continuità e mediante coordinamento del committente. Gli esperti della Fondazione, pertanto, hanno ritenuto opportuno diffondere un documento per orientarsi nelle novità normative.

L'art. 52 del Decreto ha abrogato gli artt. da 61 a 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, superando il contratto di lavoro a progetto ed il lavoro occasionale, nonché le presunzioni operanti in relazione alle altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo, introducendo in materia un doppio binario.

La Circolare dei Consulenti del Lavoro approfondisce, quindi, la diversa regolamentazione delle collaborazioni in corso al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del Decreto) e delle collaborazioni stipulate dal 25 giugno 2015, per poi analizzare:

  • disciplina applicabile,
  • esclusioni,
  • certificazione,
  • pubblica amministrazione,
  • stabilizzazione.

Commentano dall'Ordine dei CdL, nel Comunicato Stampa diffuso ieri, che per prevenire i rischi derivanti da un non corretto inquadramento contrattuale, vi è la possibilità di richiedere la certificazione dell'assenza dei requisiti anche di etero organizzazione previsti ex lege: una prerogativa che riguarda tutte le Commissioni di Certificazione, tra cui quelle costituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro. Le parti potranno chiedere anche la certificazione dell'intero contratto per valutare anche la conformità della tipologia contrattuale prescelta con l'effettiva modalità di svolgimento del lavoro.

Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro e non è escluso che anche il committente possa validamente farsi assistere da un appartenente alle medesime categorie.

“Il dettato normativo ribadisce quindi il ruolo di terzietà del consulente del lavoro il quale può assistere, nel procedimento, sia il committente che il collaboratore. La certificazione potrà riguardare sia i rapporti da instaurare che quelli già instaurati”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.