Contributo per inidoneità alla donazione di sangue del dipendente

La Redazione
09 Marzo 2016

Approda in G.U. n. 55/2016 il Decreto 18 novembre 2015 del Ministero della Salute, recante le modalità di erogazione del contributo nei casi di inidoneità alla donazione di sangue, per i quali è garantita ai donatori lavoratori dipendenti la retribuzione e la contribuzione figurativa.

Approda in G.U. n. 55/2016 il Decreto 18 novembre 2015 del Ministero della Salute, recante le modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione di sangue.

L'art. 8, co. 2, L. n. 219/2005, infatti, garantisce ai donatori lavoratori dipendenti la retribuzione, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'inidoneità e alle relative procedure, con contributo a carico del bilancio dello Stato.

Il Decreto definisce i casi di inidoneità nei quali è garantita la retribuzione e la contribuzione figurativa, specificando che è necessaria la relativa certificazione del medico, responsabile delle selezione del donatore, che dovrà essere inoltrata dal dipendente al proprio datore di lavoro, unitamente all'istanza, ai fini della garanzia della retribuzione.

Il datore di lavoro, quindi, procederà al conguaglio, o negli specifici casi previsti dalla norma alla richiesta di pagamento diretto, dell'importo della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti non idonei, secondo le specifiche modalità stabilite all'INPS.

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