Possesso di documenti aziendali riservati: legittimo il licenziamento per lesione del rapporto fiduciario

La Redazione
09 Marzo 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3739/2017, afferma che l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. deve essere integrato con i generali obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.. Il mero possesso di documenti aziendali riservati, anche se non divulgati all'esterno, configura, dunque, una violazione dell'art. 2105 c.c.

Cass. sez. lav., 13 febbraio 2017, n. 3739

Un lavoratore proponeva ricorso per contestare la legittimità del licenziamento, disposto dal datore di lavoro per possesso e abusiva acquisizione di documenti aziendali, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.

Soccombente in primo grado, anche la Corte di Appello riteneva che il licenziamento fosse proporzionato alla gravità dei fatti contestati, perché il ricorrente rivestiva un ruolo delicato all'interno della società e la sua condotta ledeva il vincolo fiduciario, essendo evidente la violazione dell'art. 2105 c.c.

Soccombente, il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione, ritenendo, tra gli altri motivi, che la violazione del dovere di fedeltà è configurabile laddove le notizie riservate vengono diffuse all'esterno dell'azienda e non quando vi sia solo una mera acquisizione di notizie: la Cassazione respinge la domanda del ricorrente.

Specifica la Corte che il contenuto dell'art. 2105 c.c. è più ampio rispetto a quello risultante dal testo stesso, dovendo essere integrato con i generali principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. Di conseguenza, il mero possesso di documenti aziendali riservati, anche qualora la divulgazione non avvenga, configura violazione del dovere di fedeltà.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.