Proroga CIGS: i criteri per la concessione

La Redazione
09 Maggio 2016

Il Ministero del Lavoro, con Nota del 6 maggio scorso, informa che il D.M. 25 marzo 2016 n. 95075 ha definito i criteri per l'applicazione dell'art. 21, co. 4, D.Lgs. n. 148/2015 ovvero i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria.

Il Ministero del Lavoro, con Nota del 6 maggio scorso, informa che il D.M. 25 marzo 2016 n. 95075 ha definito i criteri per l'applicazione dell'art. 21, co. 4, D.Lgs. n. 148/2015 ovvero i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria.

Il citato art. 21, infatti, dispone che in deroga agli artt. 4, co. 1, e 22, co. 2 può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del Lavoro, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa ed il conseguente riassorbimento del personale.

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