Riorganizzazione strutture aziendali: istruzioni per le verifiche

10 Luglio 2014

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 9761/2014, fornisce le indicazioni operative relative alle verifiche ispettive volte ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'approvazione e la proroga dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, con precipuo riferimento alla formazione, facilmente oggetto di elusioni normative.

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 9761/2014, fornisce le indicazioni operative relative alle verifiche ispettive volte ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'approvazione e la proroga dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, con precipuo riferimento alla formazione, facilmente oggetto di elusioni normative.

A tal fine, il personale ispettivo deve verificare con attenzione la coerenza del tipo di formazione svolta con il programma presentato e con gli investimenti (anche di carattere produttivo) effettuati, nonché la ricollegabilità tra la formazione effettuata e le sospensioni.

Tale accertamento risulta ancor più necessario sia quando la formazione è svolta sul luogo di lavoro, sia quando la formazione coinvolge un numero elevato di lavoratori, considerato che questo tipo di formazione (attività produttiva connessa all'apprendimento) proprio per il fatto di svolgersi sul posto di lavoro, con l'utilizzo dei mezzi di produzione, può prestarsi a pratiche elusive: il lavoratore per quelle ore si ritiene sospeso e posto in CIGS, quindi occorre verificare che l'attività produttiva sia realmente sospesa con evidente riduzione della produzione stessa e che il percorso di formazione sia finalizzato esclusivamente ad apprendimento e aggiornamento e non anche alla produzione ordinaria.

Tra i requisiti che si ritiene necessario verificare rientrano:

  • l'effettiva sospensione dei lavoratori dalle ordinarie attività lavorative;
  • l'effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro e la loro concreta attuazione;
  • il collegamento della formazione con il programma di ristrutturazione/riorganizzazione;
  • il numero dei lavoratori coinvolti nel fattività formativa.

Ne consegue che il controllo ispettivo non può limitarsi ad una verifica documentale, ma presuppone sempre l'accesso sul luogo di lavoro, con l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori coinvolti dai processi formativi.

Infine, viene sottolineata l'importanza di porre in essere l'accesso ispettivo in modo tale da non vanificare il c.d. effetto '"sorpresa".

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