Le verifiche ispettive nella CIGS
10 Agosto 2016
La modifica normativa riguardante il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevista dal D.Lgs 148/2015, decreto attuativo del Jobs Act, ha comportato l'introduzione di novità anche nel procedimento amministrativo di controllo, il Ministero del Lavoro è così intervenuto con la circolare n.27 del 8 agosto 2016 per dare indicazioni in merito alle verifiche effettuate dagli organi ispettivi in caso di Cigs.
La circolare 27 distingue in primo luogo le verifiche ispettive finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali assunti in sede di presentazione del programma di Cigs e le verifiche finalizzate all'accertamento dei presupposti per la concessione del pagamento diretto ai lavoratori di tali trattamenti.
In merito alla prima tipologia di verifica, il Ministero specifica che gli accessi ispettivi non possono limitarsi ad una verifica documentale, ma necessitano invece dell'accesso in azienda per la verifica dell'effettiva attuazione del programma presentato dall'azienda in fase di invio della domanda di Cigs.
Il Ministero del Lavoro espone tutti gli elementi principali da verificare con riferimento a ciascuna causale di intervento (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà, imprese appaltatrici di servizi di mensa e servizi di pulizia, imprese artigiane, partiti politici e movimenti politici).
In merito alle procedure concorsuali, la circolare 27 specifica che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento Cigs conseguente all'ammissione alle procedure concorsuali individuate dall'abrogato articolo 3 della legge n. 223 del 1991, nel caso in cui l'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio d'impresa, ove ricorrano i presupposti, potranno essere richiamate le altre causali previste dal decreto legislativo 148/2015 per l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria.
In merito alla seconda fattispecie di controllo, il Ministero conferma che in caso di seria e documentata difficoltà finanziaria dell'impresa, su espressa richiesta aziendale, può essere concesso il pagamento diretto da parte dell'Inps del trattamento straordinario, fatta salva la successiva possibilità di revoca nel caso in cui il servizio ispettivo non ravvisi tale situazione di difficoltà.
Gli organi ispettivi dovranno valutare l'indice di liquidità dall'azienda basandosi sulla lettura dei bilanci, pur provvisori, dell'ultimo anno.
Nel caso in cui la relazione ispettiva evidenzi l'insussistenza dei presupposti per la concessione del pagamento diretto si procederà alla revoca immediata di tale autorizzazione.
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