Jobs Act, dal Senato via libera al maxi emendamento

09 Ottobre 2014

È stato approvato nottetempo il maxi emendamento governativo, sostitutivo del Jobs Act. Ora l'iter prevede il passaggio alla Camera per la seconda lettura del provvedimento. Molti i temi trattati: ammortizzatori sociali, riordino delle forme contrattuali, servizi per il lavoro e snellimento delle procedure. Nessun riferimento, invece, alla modifica dell'art. 18.

Dopo una giornata contraddistinta da bagarre parlamentare e tempistiche molto late, il DDL n. 1428 ha superato la votazione con fiducia in Senato: 165 sì a fronte di 111 no.

Ammortizzatori sociali e rimodulazione

Per la tutela in costanza di rapporto, uno degli aspetti importanti emersi dal maxi-emendamento risulta l'impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa. L'accesso alla CIG sarà disponibile solo dopo l'esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, con devoluzione delle risorse “recuperate” a favore dei contratti di solidarietà.

In ipotesi di disoccupazione involontaria, l'ASpI sarà tarato diversamente con omogeneizzazione della disciplina tra trattamenti ordinari e brevi, rapportandone la durata alla posizione contributiva del lavoratore. L'assicurazione sarà estesa ai CO.CO.CO. ad eccezione di amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito.

Revisione delle forme contrattuali e sperimentazione di salario minimo

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato diventa la “forma privilegiata” rispetto agli altri tipi di rapporto, a partire da quelli a termine resi più flessibili soltanto pochi mesi fa. I vantaggi saranno soprattutto in termini di oneri diretti e indiretti, da un lato con il taglio dei contributi dall'altro dell'IRAP tassa a carico delle imprese. Per le nuove assunzioni viene previsto il nuovo contratto a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, ma nei criteri delegati si punterà in primis a snellire la lunga lista di contratti oggi esistenti (oltre 40) riducendo così i margini per la precarietà.
Si dispone poi l'introduzione, per ora "in via sperimentale", del compenso orario minimo per i rapporti di lavoro dipendente e di lavoro parasubordinato nei settori non regolati dalla contrattazione collettiva, previa consultazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

La nuova agenzia nazionale per l'occupazione

Da istituirsi ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 300/1999, avrà importanti competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI. Attraverso il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche, favorirà il collocamento di disabili, la ricollocazione dei soggetti privi di impiego, l'alternanza lavoro-scuola tenendo conto anche delle pratiche realizzate a livello regionale. Il tutto in un quadro di deflazione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione ad operare sul mercato.

Demansionamento, legato a parametri oggettivi e alle condizioni di vita

Nel maxiemendamento votato ieri al Senato, si sottolinea anche la modifica della norma sul demansionamento: in ipotesi di crisi aziendale potrà avvenire solo sulla base di parametri oggettivi e non potrà prescindere da un'analisi delle condizioni di vita ed economiche dei lavoratori. Il dettame sarà quindi il contemperamento tra “l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento”.

E l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori?

Nessun accenno esplicito nel provvedimento alla vexata quaestio dell'articolo 18, ma dalle parole del Ministro Poletti si evince che un decreto delegato interverrà per eliminare la reintegra per i licenziamenti economici e, al contempo, la limiterà ai licenziamenti discriminatori e alle ipotesi più gravi di licenziamenti disciplinari. Il tutto a fronte di un “indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità”.

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, ricordiamo, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive.

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