Limiti temporali per l’impugnabilità del licenziamento

La Redazione
11 Novembre 2015

La Cassazione, con sentenza n. 20068/2015, afferma che il termine di decadenza per l'impugnativa del licenziamento decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del recesso e non dalla data di perfezionamento dell'impugnazione per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro.

Cass. sez. lav. 7 ottobre 2015, n. 20068

Accolta, dai giudici territoriali, l'eccezione di decadenza dell'impugnazione proposta avverso il licenziamento intimatogli, un lavoratore ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, osservando che l'impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell'ultima riforma, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a un doppio termine di decadenza affinché l'impugnazione stessa sia in sé efficace, rigetta il ricorso ed esprime il seguente principio di diritto: "Il termine di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 6 legge n. 604/66, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 38, legge n. 92/12, decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento di cui al primo comma e non dalla data di perfezionamento dell'impugnazione per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro".

La pronuncia in oggetto si pone nel solco della precedente Cass. sez. lav., 20 marzo 2015, n. 5717, sulla quale si veda il commento di Di PaolaDecorrenza del termine di decadenza per l'impugnativa giudiziale del licenziamento”.

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