Turni domenicali e diritto di culto: sulla proporzione delle sanzioni disciplinari

La Redazione
10 Marzo 2016

La Cassazione, con sentenza n. 3416/2016, si pronuncia in merito alla legittimità, o meno, delle sanzioni disciplinari irrogate al dipendente per essere stato immotivatamente assente nei turni domenicali di lavoro, presentandosi invece al lavoro nel successivo giorno di riposo settimanale.

Cass. sez. lav., 22 febbraio 2016, n. 3416

La società datrice di lavoro chiedeva fosse dichiarata la legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate al dipendente per essere stato immotivatamente assente nei turni domenicali di lavoro, presentandosi invece al lavoro nel giorno di riposo settimanale.

Tale turno, infatti, introdotto a livello sperimentale e con partecipazione volontaria per determinati dipendenti, era stato esteso unilateralmente ad altri reparti, senza aver raggiunto un accordo sindacale, generando iniziative sindacali e proteste da parte di lavoratori di fede cattolica, che intendevano la domenica come momento religioso e di pratica di fede.

I giudici territoriali avevano ritenuto non proporzionate le sanzioni disciplinari, valorizzando tre indici:

  • la condotta aziendale aveva creato nei dipendenti un certo grado di affidamento nel ritenere che sarebbe stato mantenuto un atteggiamento di tolleranza (altri lavoratori avevano aderito alle iniziative sindacali di astensione dal lavoro domenicale e recupero nella successiva giornata di riposo, senza ricevere contestazioni);
  • il dipendente si era dimostrato collaborativo (aveva – inutilmente – offerto la propria prestazione lavorativa nei successivi giorni di riposo per compensare l'assenza);
  • le circostanze complessive (oltre alle citate iniziative sindacali, la richiesta individuale di non assegnazione ai turni in giornate festive domenicali per motivi religiosi, nonché la successiva soppressione del turno domenicale).

Nel rigettare il ricorso datoriale, la Cassazione sostiene che gli indici valorizzati dalla Corte di merito, in ragione dell'elemento soggettivo sotteso alle condotte ascritte, appaiono valide specificazioni del parametro normativo, sottolineando che “nella valutazione complessiva della proporzionalità tra l'infrazione e la sanzione irrogata rientra non solo l'illiceità in senso oggettivo della condotta, ma anche l'intensità o - come nella specie - la tenuità dell'elemento psicologico del lavoratore”.

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