Costituzione in forma elettronica di start-up innovative

La Redazione
10 Marzo 2016

Nella G.U. n. 56/2016 è approdato il Decreto 17 febbraio 2016 del MISE che definisce, in deroga all'art. 2463 c.c., le modalità di redazione in forma elettronica degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative, allegando il Modello uniforme da utilizzare.

Start-up innovative in forma di s.r.l. costituite on-line dai soci senza l'intervento del notaio. La novità è prevista dal Decreto MISE 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56/2016 unitamente al Modello che dovrà essere utilizzato per la nuova costituzione in forma elettronica. Ecco in sintesi i tratti rilevanti della nuova disciplina che interessa tutti i contratti di società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, per i quali viene richiesta l'iscrizione al R.I. nella sezione speciale delle start-up (art. 25, co. 8, D.L. 179/2012).

Firma digitale

L'atto costitutivo, necessariamente conforme al Modello allegato al Decreto, andrà redatto in forma elettronica e firmato digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico sottoscrittore nel caso di unipersonale. Il procedimento di sottoscrizione dovrà completarsi entro 10 giorni dal momento dell'apposizione della prima sottoscrizione.

Iscrizione R.I

Entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione l'atto dovrà essere presentato per l'iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, unitamente all'istanza di iscrizione nella sezione speciale. L'ufficio svolgerà le dovute verifiche sulla conformità al modello, le sottoscrizioni e la validità dell'atto stesso. In caso di esito positivo, procederà, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, all'iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Il passaggio dalla sezione ordinaria è presupposto imprescindibile per l'avvio del procedimento di iscrizione alla sezione speciale.

Cancellazione

In caso di cancellazione dalla sezione speciale, la società manterrà l'iscrizione in sezione ordinaria senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto, fino ad eventuale modifica statutaria, che segue le regole ordinarie dettate dall'art. 2480 del Codice Civile.

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