CIGS e procedure concorsuali: ambito temporale di applicazione

La Redazione
10 Aprile 2015

Considerato che dal 1° gennaio 2016 l'art. 3, L. n. 223/1991 è abrogato, la Circolare n. 12/2015 del Ministero del Lavoro chiarisce che la fattispecie giuridica che consente di autorizzare il trattamento di CIGS ivi previsto in favore dei lavoratori deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015.

Il Ministero del Lavoro, considerata l'abrogazione dell'art. 3, L. n. 223/1991 – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – operata dall'art. 2, co. 70, L. n. 92/2012, interviene con Circolare n. 12 dell'8 aprile u.s. per chiarire l'ambito temporale di applicazione del suddetto art. 3.

Preso atto che dal 1° gennaio 2016 verrà meno la base giuridica per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese ammesse a procedure concorsuali, entro il 31 dicembre 2015, è necessario:

  • che sia stato stipulato l'accordo in sede istituzionale, che preveda l'inizio delle sospensioni ai sensi dell'art. 3, co. 1 o co. 2 entro la medesima data,
  • che sia, altresì, presentata l'istanza di ammissione al trattamento al Ministero del Lavoro, a prescindere dai termini di presentazione dell'istanza previsti nel D.P.R. n. 218/2000.

Effettuata l'istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti ex co. 1 o co. 2 citati, il Ministero emanerà il decreto di autorizzazione del trattamento di CIGS con decorrenza nell'anno 2015 (che potrà anche protrarsi nell'anno 2016, in virtù degli accordi già sottoscritti). Al fine di consentire l'istruttoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 2015, il decreto potrà essere emanato anche nel corso dell'anno 2016.

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