Cronotachigrafi e obblighi di tenuta documentale
18 Aprile 2017
Lavoratori mobili e strumenti di controllo
Ai sensi della normativa europea, per lavoratori mobili (mobile workers) devono intendersi quelli impiegati nelle imprese di autotrasporto professionale, sia di merci che di persone, con una peculiare e specifica disciplina in materia di tempi di lavoro, che va ad aggiungersi a quella ordinaria. L'art. 1, comma 2 lett. h), D.Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii. definisce “lavoratore mobile” qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un'impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario. Ai sensi del D.Lgs. n. 234/2007, che ha recepito la Direttiva n. 2002/15/CE, per lavoratore mobile si intende il lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di una impresa che esegue autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi. Il principale strumento di controllo dei tempi di guida è rappresentato dal cd. cronotachigrafo, che, nella versione digitale, ha la finalità di registrare, memorizzare, indicare, stampare e trasmettere i dati relativi alle attività del conducente, in maniera automatica, sia che il veicolo sia in marcia che in sosta. Il datore di lavoro soggiace, altresì, a precisi obblighi di conservazione e trasferimento dei suddetti dati. Un ulteriore strumento di controllo è il Libro Unico del Lavoro, che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro e rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento attraverso il quale verificare lo stato occupazionale dell'impresa. Esso deve, altresì, contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi (cfr. art. 39, comma 2, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008).
Il D.Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii., che contiene la normativa generale in materia di orario di lavoro, esclude dal proprio campo di applicazione i lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla Direttiva n. 2002/15/CE. Ed in vero, la normativa generale soccorre solo laddove non provveda la normativa speciale (cfr. Regolamento CE n. 561/2006 e D.Lgs. n. 234/2007. L'orario di lavoro è definito come il periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ricomprendendo tutte le operazioni di autotrasporto (guida, carico, scarico, supervisione salita e discesa passeggeri, pulizia, manutenzione tecnica del veicolo, ecc.), ma anche i periodi di tempo durante il quale il lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo (cd. periodo di attesa). Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro le interruzioni della guida, i riposi intermedi e i tempi di disponibilità, ossia i periodi durante i quali il lavoratore, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate.
Obblighi documentali
Il D.Lgs. n. 234/2007 ha introdotto una serie di obblighi procedurali e documentali a carico del datore di lavoro, come quello concernente l'istituzione del cd. registro dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Tuttavia, con l'istituzione del Libro Unico del Lavoro, gli obblighi di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 234/2007, riferiti alla tenuta e alla compilazione del predetto registro, sono assolti medianti le relative scritturazioni nel LUL.
Termine di conservazione
Il termine di conservazione dei dischi cronotachigrafi è determinato dall'art. 10, par. 5, lett. a)-ii), Regolamento CE n. 561/2006, e ribadito dall'art. 33, par. 2, del Regolamento CE n. 165/2014, nella misura di almeno 12 mesi dalla data del relativo utilizzo. Il termine di conservazione del LUL è invece di 5 anni. Tenuto conto che l'obbligo di aggiornamento del LUL è mensile, ovvero quadrimestrale per le imprese di autotrasporto che applicano un orario di lavoro multiperiodale, risulta evidente che il termine di conservazione a fini probatori dei dischi cronotachigrafi rispetto all'obbligo di registrazione dei dati sul LUL è di massimo 4 mesi, con conseguente illecito amministrativo in caso di omessa o tardiva registrazione. Pertanto, l'obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafi previsto dalla normativa europea (almeno un anno dal loro utilizzo) non può ritenersi correlato agli obblighi di registrazione dei dati sul LUL o alla conservazione dello stesso. In buona sostanza, i termini di conservazione del LUL e dei dischi cronotachigrafi sono distinti (rispettivamente 5 anni e un anno) e non associabili ad alcun fine.
In conclusione
Si può, dunque, concludere, come delineato nella Lettera Circolare INL n. 1/2017, che:
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