Obblighi formativi senza Organismi paritetici: sono previste sanzioni?
10 Giugno 2015
Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 9483/2015, ha risposto ad alcuni quesiti sugli Organismi paritetici: quali provvedimenti si devono adottare nei confronti del datore di lavoro che dimostri di aver fatto ricorso, nell'adempimento degli obblighi formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ad Organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi?
L'art. 37, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che per assicurare a ciascun lavoratore una formazione soddisfacente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione degli Organismi paritetici, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del CCNL applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate dal co. 12 del medesimo art. 37: che l'Organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro. Laddove, in sede ispettiva, si riscontri la carenza di tali requisiti di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, si deve disconoscere la sua qualità di “Organismo paritetico”.
Conclude il Ministero che è fatto obbligo al datore di lavoro verificare il possesso dei requisiti ex D.Lgs. n. 81/2008 da parte dell'Organismo paritetico. Qualora, tuttavia, un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un Organismo paritetico non può essere sanzionato, neppure ritenendola – sulla base del combinato disposto dei commi 1 e 12, art. 37 – “formazione non sufficiente ed adeguata”. |