Agli statali non si applica la legge Fornero: in vigore il vecchio art. 18

La Redazione
10 Giugno 2016

La sentenza n. 11868/2016, depositata ieri dalla Corte di Cassazione, chiarisce che non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all'art. 18 St.Lav. dalla L. n. 92/2012: la tutela loro riconosciuta in caso di licenziamenti illegittimi resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma.

La sentenza n. 11868/2016, depositata ieri dalla Corte di Cassazione, chiarisce che non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all'art. 18 St.Lav. dalla L. n. 92/2012: la tutela loro riconosciuta in caso di licenziamenti illegittimi resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma.

La vicenda prende le mosse dal procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente ministeriale che si era allontanato e aveva chiesto il rimborso di operazioni effettuate per conto dell'ufficio, ma in località “ovviamente diverse”. L'assoluta incompatibilità fra le missioni, non giustificabile se non ipotizzando gravi falsità compiute nel corso degli incarichi e tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, portava alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa senza preavviso.

Il lavoratore contestava l'addebito e invocava la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, come modificato dalla legge Fornero, muovendo dall'applicabilità al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato della riforma (applicabilità affermata anche dai giudici di merito).

La Corte Suprema, al contrario, richiamando le ragioni alla base dei contrastanti orientamenti formatisi nella giurisprudenza di merito, conclude per la sussistenza di plurime ragioni di ordine letterale e logico-sistematico che inducono ad escludere il nuovo regime delle tutele in caso di licenziamento illegittimo per i rapporti di lavoro disciplinati dall'art. 2, D.Lgs. n. 165/2001. Pertanto, l'art. 18, nel testo antecedente la riforma Fornero, non è stato espunto dall'ordinamento, ma resta in vigore limitatamente ai rapporti di lavoro in questione.

Nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, i giudici di legittimità pronunciano il seguente principio di diritto:

“Ai rapporti di lavoro disciplinati dall'art. 2, D.Lgs. n. 165/2001, non si applicano le modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 all'art. 18, L. n. 300/1970 per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata L. n. 92/2012 resta quella prevista dall'art. 18, L. n. 300/1970 nel testo antecedente alla riforma”.

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