Tirocini formativi e contratto di somministrazione a tempo determinato: illegittimità e conseguenze
11 Luglio 2017
Massime
È ammessa la reiterazione di due tirocini presso lo stesso soggetto ospitante purché le attività formative del secondo tirocinio siano diverse da quelle del primo. Per la causa contrattuale, ovvero la formazione in contesto di lavoro, è necessario che sia dimostrata una regolare erogazione della stessa che spetta al tutor aziendale, il quale tuttavia non necessariamente deve essere presente costantemente. Allo stesso modo, perché il tirocinio sia legittimo, è necessario un ottemperamento di tutte le altre previsioni della singola Legge regionale e, nello specifico, dei limiti di contingentamento, ex art. 1, co. 3 lett. c) D.M. 142/1998.
L'art. 27 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che, nel caso la somministrazione avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni ex art. 20 e art. 21, co. 1, lett. a), b), c), d) ed e) il lavoratore possa chiedere, mediante ricorso giudiziale notificato, anche soltanto all'utilizzatore, la costituzione di un rapporto alle dipendenze di quest'ultimo con effetto dall'inizio della somministrazione. A tale sanzione, prevista per le violazioni delle condizioni di utilizzo della somministrazione di lavoro, si affianca quella della nullità, contemplata per il caso di mancanza di forma scritta del contratto di somministrazione (art. 21, co. 4 D.Lgs. n. 276/2003).
Il caso
Parte ricorrente agiva in giudizio contro una società, perché fosse accertata la nullità dei tirocini formativi e di orientamento con riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la relativa condanna di parte datoriale al pagamento delle differenze retributive; allo stesso tempo, perché venisse accertata, ex art. 27 D.Lgs. n 276/2003, la nullità del contratto di somministrazione e delle relative proroghe e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatore, con inquadramento al 2° livello del CCNL Gas Acqua; chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento orale intimato, con condanna di parte datoriale alla reintegra ed al risarcimento del danno oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
La società si costitutiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Trib. Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, rigetta il ricorso, respingendo l'eccezione sollevata dalla società, di risoluzione del rapporto per mutuo consenso ed escludendo la nullità dei due tirocini perché conformi alla legge ed altresì escludendo la illegittimità del contratto di somministrazione a tempo determinato perché rispettati i requisiti di legge e CCNL.
Parte soccombente propone appello davanti alla Corte di Appello di Bologna, che in riforma del Trib. Reggio Emilia Sentenza n. 239/14, dichiara invece la nullità dei tirocini formativi e di orientamento e costituisce tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condanna la società appellata a corrispondere all'appellante le differenze retributive, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali alle somme via via rivalutate dalle singole scadenze a saldo.
In riferimento all'art. 27 D.Lgs. n. 276/2003, dichiara costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento della dipendente al secondo livello del CCNL Acqua e Gas. Condanna pertanto la società appellata a ripristinare il rapporto di lavoro nelle mansioni precedentemente svolte dall'appellante, o in altre equivalenti, e a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità pari a 12 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali con rivalutazione monetaria dalla presente sentenza fino al saldo. Condanna inoltre la società appellata al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione ai rapporti di lavoro subordinato come sopra indicati.
Respinge per il resto il ricorso. Condanna inoltre la società appellata alle spese di lite per il primo e secondo grado di giudizio. Le questioni
Le questioni in esame sono molteplici e riguardano il contratto di tirocinio e nello specifico i seguenti requisiti per la legittimità dello stesso: a) durata ex art. 7 D.M. n. 142/1998; b) possibile reiterazione del tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante a patto che le attività indicate nel progetto formativo siano diverse; c) corretta erogazione della formazione grazie al tutor aziendale; d) rispetto dei limiti di contingentamento ex art. 1, co. 3 lett. c) D.M. n. 142/1998.
La seconda questione riguarda i requisiti per la legittimità del contratto di somministrazione a tempo determinato, prevista dalla legge e dal CCNL e nello specifico: a) rispetto dei limiti del 10% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda (limiti di contingentamento); b) forma scritta delle ragioni del contratto di somministrazione a tempo determinato ex art. 20, co. 4 D.Lgs. n. 276/2003; d) il controllo giudiziario è limitato all' accertamento delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione, ma non deve sindacare nel merito le scelte tecniche, organizzative e produttive a giustificazione dell'attivazione del contratto di somministrazione da parte di un'impresa. Le soluzioni giuridiche
In riferimento al tema dei tirocini poche sono state le pronunce giurisprudenziali, visto che è un tema poco frequente nelle aule dei Tribunali anche se il contratto di tirocinio è molto utilizzato dalle imprese. (Cass. sez. lav., 27 novembre 2014, n. 25250; Cass. sez. lav., 12 aprile 2012, n. 5802; Cass. sez. lav., 25 gennaio 2006, n. 1380; Cass. sez. lav., 5 aprile 2005, n. 7016; Trib. Varese, sez. lav., 24 luglio 2013; Trib. Cassino, 9 novembre 2009 n. 977; Trib. Trapani, 20 marzo 2009; Trib. Roma 20 novembre 2007; Trib. Bassano del Grappa, 14 dicembre 2004; Trib. Ravenna, 18 novembre 2003; Trib. Torino, 10 luglio 2001; Trib. Milano, 23 ottobre 1999; Trib. Torino, 11 dicembre 1997).
Giurisprudenza recente (Cass. sez. lav. 16 settembre 2016, n. 18192) sottolinea che il punto focale per capire la natura legittima di un tirocinio in riferimento alla causa contrattuale è la corretta erogazione della “formazione on the job”, in mancanza della quale la sanzione è la trasformazione del rapporto ai sensi dell'art. 2094 c.c.
In riferimento alle sentenze in commento rileva particolarmente l'onere probatorio in capo al soggetto ospitante riguardante i limiti di contingentamento ex art. 1, co. 3 lett. c) D.M. n. 142/1998 che stabilisce che nelle imprese “con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, si possono attivare contemporaneamente un numero di tirocini in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti”. È ovvio che il limite di contingentamento va considerato nel momento in cui viene stipulato il contratto, nel senso che occorre verificare che al momento del perfezionamento del contratto l'azienda abbia stipulato contemporaneamente un numero di tirocini inferiore o superiore al 10% dell'organico, mentre un eventuale superamento di tale limite quantitativo nel corso dell'anno solare non è idoneo a far diventare invalido un contratto che al momento della stipula doveva ritenersi valido. L'onere della prova è in capo al soggetto ospitante e laddove le prove siano insufficienti, non possono che gravare sulla stessa società cui incombe l'onere probatorio. L'orientamento della Corte d'Appello di Bologna è diametralmente opposto a quello del Trib. Reggio Emilia. Sul punto la Corte d'Appello sottolinea, infatti, che l'onere della prova spetta alla società e, accertata la violazione della clausola di contingentamento e comunque la mancanza di prova del puntuale rispetto di tale clausola, le conseguenze di legge sono la nullità dei tirocini formativi e la trasformazione del rapporto tra le parti in un contratto di natura subordinata ex art.2094 c.c.
In riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato giurisprudenza consolidata cui rimanda il Trib. Reggio Emilia, si orienta dicendo che le “ragioni del contratto di somministrazione a tempo determinato devono essere indicate per iscritto nel contratto e riportate in quella sede con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrano nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e tali da rendere possibile la verifica della loro effettività”. Allo stesso modo sul filone giurisprudenziale del 2012 (Cass. civ., sez. lav., 8 maggio 2012, n.6933) “il giudice non può sindacare nel merito le scelte tecniche, organizzative o produttive in ragione delle quali un' impresa ricorre alla somministrazione”, ma deve limitare il controllo “all'accertamento delle ragioni che la giustificano”. Il controllo giudiziario è tenuto quindi alla verifica dell'effettività di quanto previsto in sede contrattuale”. “In tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono è limitato all'accertamento della loro esistenza, non potendosi estendere il sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell'utilizzatore, il quale è tenuto a dimostrare in giudizio l'esigenza alla quale si ricollega l'assunzione del lavoratore, instaurandosi, ove tale onere non sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore”. “L'integrazione della fattispecie di somministrazione irregolare per violazione dei limiti di contingentamento determina la costituzione tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. Osservazioni
L'orientamento della Corte di Appello di Bologna sembra più ragionevole e conforme alle previsioni di legge e dei CCNL e in linea con giurisprudenza consolidata.
Fin dall'inizio, nel respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, si orienta infatti dicendo che “il ricorso di parte appellante individua in modo esauriente il quantum appelletum, sollecitando il giudizio di gravame con riferimento ai passaggi argomentativi che sorreggono la decisione di primo grado e contiene un'esauriente esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In tal senso la Corte di Appello richiama la pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. lav., 5 febbraio 2015, n. 2143) che sottolinea che l'art. 434, co. 1 c.p.c., in coerenza con l'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o riprendano la decisione appellata con diverso contenuto.”
La decisione della Corte d'Appello è in linea con le norme di legge e giurisprudenza costante anche in riferimento all'orientamento sulla nullità dei tirocini posti in essere dalla società, perché risulta provato, o comunque laddove le prove non siano sufficienti è ragionevole che la mancanza ricada sulla parte che ha l'onere della prova, ovvero il soggetto ospitante. Dagli elementi probatori relativi dall'organigramma dei dipendenti risulta provato che ci siano stati un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore rispetto alle previsioni per l'attivazione del numero dei tirocini e quindi è condivisibile la statuizione della Corte di Appello di Bologna che procede ai sensi dell'art. 1 co. 3, lett. c) del D.M. n. 142/1998, sui limiti di contingentamento da rispettare per l'attivazione dei tirocini, che sono ripresi anche nelle Linee Guida in Conferenza Permanente Stato-Regioni del 25 maggio 2017 al punto 6, con delle modifiche anche in previsione al numero di tirocinanti stabilizzati dallo stesso soggetto ospitante (Le Regioni dovranno adeguarsi al contenuto delle Linee Guida entro sei mesi dalla data del 25 maggio 2017). In caso di violazione dei limiti di contingentamento i tirocini sono nulli, con la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il pagamento delle differenze retributive maturate, con valutazione monetaria ed interessi legali.
Altresì ragionevole e condivisibile la statuizione della Corte riguardante il secondo motivo di appello sul contratto di somministrazione a termine in cui si riportano le previsioni di legge in riferimento alla forma scritta ex art. 21 D.Lgs. n. 276/2003, disponendo che lo stesso contenga, tra l'altro, i lavoratori da somministrare. Richiama anche a supporto dell'orientamento adottato, l'art. 27 D.Lgs. n. 276/2003, che prevede che, nel caso la somministrazione avvenga al di fuori dei limiti e condizioni di cui all'art. 20 e art. 21, co. 1, lett. a), b), c), d) ed e) il lavoratore possa chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione. In riferimento al rispetto dei limiti di contingentamento è ragionevole altresì la pronuncia della Corte d'Appello di Bologna nel considerare la somministrazione fraudolenta, perché in violazione dei limiti quantitativi indicati dalla contrattazione collettiva (clausole di contingentamento), o di mancata indicazione di tali limiti, nel contratto di somministrazione a tempo determinato (in tal senso riprendendo giurisprudenza ormai consolidata, Cass., sez. lav., 10 marzo 2015, n. 4764; Cass., sez. lav. 28 novembre 2013, n. 26654). Donà, I tirocini, in Diritto del Lavoro, Le fonti del diritto italiano, G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca (a cura di), Giuffrè, 2017, 2037-2096 Maresca, Ciucciovino, Regolamentati i tirocini formativi e di orientamento, in Dir. prat. lav., 1998, 1571 ss. Pascucci, Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, Giappichelli, 2008 Pascucci, Tirocinio formativo o rapporto di lavoro, in Riv. it. dir. lav.n.1, 2017, 107 ss. Tiraboschi (a cura di), Il testo Unico dell'apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, 2011 Tiraboschi, Tirocini: la certificazione come soluzione rispetto alle troppe incertezze e ai tanti abusi, in Dir.rel.ind., 2013, fasc. 2, 543-548 Vergari, Le Linee Guida sui tirocini e prospettive di riforma regionale, in Dir.lav.rel.ind., n. 139, anno XXXV, 2013, 3 Martelloni, Cass. civ. 3 aprile 2013 n.8120, in Riv. it. dir. lav.., 2013, 4, II, 827 |