Soglia massima dei contratti a termine, precisazioni sulle limitazioni numeriche
11 Settembre 2014
La Nota del Ministero del Lavoro (n. 14974 del 1° settembre) risponde a un quesito posto dall'ANCE in ordine alla diversa modalità di computo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l'anno.
Le precisazioni contenute nella Circolare n. 18/2014 Sul punto il Mi Lavo, con la corposa Circolare n. 18/2014 (giunta a sciogliere alcuni nodi interpretativi legati alle modifiche apportato con il Jobs Act), ha chiarito che "il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è dunque tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti (...), per le attività iniziate durante l'anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine". Ne consegue che, in assenza di una disciplina contrattuale che regolamenti tale fattispecie e salvo eventuali interventi delle parti sociali, le imprese in questione potranno applicare tale criterio, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal CCNL.
Settore edile: criteri per il conteggio Anche nel settore edile, quindi, ai fini dell'individuazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili - pari al 25% dei lavoratori "stabili", come già previsto dal relativo CCNL - andranno considerati i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della assunzione del primo lavoratore a termine, così come indicato nel documento di prassi sopra indicato.
Resta ferma, conclude la Nota, l'integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall'anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale. |