Soglia massima dei contratti a termine, precisazioni sulle limitazioni numeriche

11 Settembre 2014

La recente Nota n. 14974/2014 del Min Lav ritorna sui criteri di applicazione dei limiti quantitativi alla stipula dei contratti a tempo. Laddove l'impresa abbia iniziato l'attività durante l'anno, la stessa è tenuta a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti alla data di assunzione del primo lavoratore a termine.

La Nota del Ministero del Lavoro (n. 14974 del 1° settembre) risponde a un quesito posto dall'ANCE in ordine alla diversa modalità di computo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l'anno.

Le precisazioni contenute nella Circolare n. 18/2014

Sul punto il Mi Lavo, con la corposa Circolare n. 18/2014 (giunta a sciogliere alcuni nodi interpretativi legati alle modifiche apportato con il Jobs Act), ha chiarito che "il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è dunque tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti (...), per le attività iniziate durante l'anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine".

Ne consegue che, in assenza di una disciplina contrattuale che regolamenti tale fattispecie e salvo eventuali interventi delle parti sociali, le imprese in questione potranno applicare tale criterio, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal CCNL.

Settore edile: criteri per il conteggio

Anche nel settore edile, quindi, ai fini dell'individuazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili - pari al 25% dei lavoratori "stabili", come già previsto dal relativo CCNL - andranno considerati i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della assunzione del primo lavoratore a termine, così come indicato nel documento di prassi sopra indicato.

Resta ferma, conclude la Nota, l'integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall'anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale.

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