Infortunio dipendente dalla sola condotta imprudente del lavoratore. L'azienda non paga
09 Febbraio 2015
Cass.civ., sez. lav., 3 febbraio 2015, n. 1917, sent.
Azzardo incomprensibile del lavoratore, impegnato nelle operazioni di smontaggio di una gru. Conseguenze inevitabili, a livello fisico, che vengono ‘coperte' dall'indennizzo versato dall'Inail. Irrazionale. Nessun dubbio viene espresso dai giudici di merito: è da respingere la «domanda avanzata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» nei confronti di una società e finalizzata al «pagamento dell'importo erogato in relazione all'infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente» durante le «operazioni di smontaggio di una gru». Fondamentale il ‘peso specifico' riconosciuto alla «condotta tenuta dal lavoratore», condotta «sfornita di ogni movente razionale e, probabilmente, riconducibile ad un puro istinto ludico». Sicurezza. E ora la visione adottata in primo e in secondo grado è condivisa e fatta propria anche dalla Cassazione, laddove viene evidenziata la «abnormità del comportamento del lavoratore». In sostanza, è da escludere, in modo categorico, la «funzionalità» delle azioni dell'operaio «all'esecuzione dell'operazione di smontaggio della gru, cui era addetto». |