Infortunio dipendente dalla sola condotta imprudente del lavoratore. L'azienda non paga

La Redazione
09 Febbraio 2015

Episodio assurdo, catalogato come infortunio sul lavoro. Indennizzo per l'operaio, versato dall'Istituto, che, però, non può rivalersi sull'azienda. Decisivo il ‘peso specifico' della condotta irrazionale tenuta dall'uomo, impegnato nello smontaggio di una gru.

Cass.civ., sez. lav., 3 febbraio 2015, n. 1917, sent.

Azzardo incomprensibile del lavoratore, impegnato nelle operazioni di smontaggio di una gru. Conseguenze inevitabili, a livello fisico, che vengono ‘coperte' dall'indennizzo versato dall'Inail.
Ma il passaggio successivo, ossia la richiesta dell'Istituto di vedersi ‘rimborsato' dall'azienda, non è scontato... Decisiva la valutazione del comportamento, assolutamente irrazionale, tenuto dall'operaio (Cassazione, sentenza n. 1917, sez. Lavoro, depositata oggi).

Irrazionale. Nessun dubbio viene espresso dai giudici di merito: è da respingere la «domanda avanzata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» nei confronti di una società e finalizzata al «pagamento dell'importo erogato in relazione all'infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente» durante le «operazioni di smontaggio di una gru». Fondamentale il ‘peso specifico' riconosciuto alla «condotta tenuta dal lavoratore», condotta «sfornita di ogni movente razionale e, probabilmente, riconducibile ad un puro istinto ludico».

Sicurezza. E ora la visione adottata in primo e in secondo grado è condivisa e fatta propria anche dalla Cassazione, laddove viene evidenziata la «abnormità del comportamento del lavoratore». In sostanza, è da escludere, in modo categorico, la «funzionalità» delle azioni dell'operaio «all'esecuzione dell'operazione di smontaggio della gru, cui era addetto».
Ciò significa, chiariscono i giudici di legittimità– considerando non fondate le pretese dell'Inail –, che il modus agendi del lavoratore, chiaramente «imprudente», non è minimamente catalogabile come «comportamento giustificabile». Di conseguenza, non è attribuibile all'azienda l'«inadempimento dell'obbligo di sicurezza», anche con riferimento alla «culpa in vigilando».
Conclusione logica, per questo ragionamento, è la conferma della decisione emessa in Corte d'Appello: nessun ‘obolo' è dovuto dall'azienda all'Inail.

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