Fondo di Garanzia accessibile anche se il datore non è soggetto a fallimento

La Redazione
08 Febbraio 2015

In caso di insolvenza del datore di lavoro, per il pagamento del TFR, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia presso l'INPS, anche se il datore di lavoro non sia in concreto assoggettato a fallimento, in relazione anche all'esiguità del credito azionato. Infatti, è sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, a meno che non risultino altre circostanze che dimostrino l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.

Cass.civ., sez.lav., 28 gennaio 2015, n.1607, sent.

In caso di insolvenza del datore di lavoro, per il pagamento del TFR, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia presso l'INPS, anche se il datore di lavoro non sia in concreto assoggettato a fallimento, in relazione anche all'esiguità del credito azionato. Infatti, è sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, a meno che non risultino altre circostanze che dimostrino l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1607, depositata il 28 gennaio 2015.

Il caso. Decreto ingiuntivo a carico dell'INPS confermato dalla Corte d'appello di Genova: l'ente, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, deve pagare una somma ad un lavoratore a titolo di TFR. Il lavoratore, infatti, aveva assolto a tutti gli oneri necessari, chiedendo il fallimento della propria datrice di lavoro e, dopo il rigetto dell'istanza di fallimento per esiguità del debito, effettuando un primo pignoramento infruttuoso presso la sede sociale della società debitrice e, in seguito, un secondo, senza miglior fortuna, presso la socia accomandataria.
L'INPS ricorre in Cassazione, affermando che, secondo l'art. 2 l. n. 297/1982, per il riconoscimento della garanzia del Fondo, dopo il rigetto dell'istanza di fallimento per esiguità del credito, sarebbe stata necessaria la presentazione di una nuova istanza di fallimento e successiva apertura della procedura con ammissione al passivo del credito retributivo.

Fondo di garanzia. La Corte di Cassazione la pensa però diversamente: in caso di insolvenza del datore di lavoro, per il pagamento del TFR, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia presso l'INPS, anche se il datore di lavoro non sia in concreto assoggettato a fallimento, in relazione anche all'esiguità del credito azionato. Infatti, è sufficiente che il lavoratore avvia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, a meno che non risultino altre circostanze che dimostrino l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.
Nel caso di specie, dopo l'infruttuoso esperimento dell'istanza fallimentare, il lavoratore aveva tentato anche la via dell'azione esecutiva non solo verso la società datrice di lavoro, ma anche nei confronti della socia accomandataria. Perciò, il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia doveva ritenersi legittimo.
La Corte di Cassazione conferma, quindi, la decisione e mette la parola ‘fine' alla vicenda.

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