CdL: omesso versamento contributi e depenalizzazione retroattiva

La Redazione
11 Febbraio 2016

Con Circolare n. 5/2016, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza le questioni di diritto intertemporale sorte a seguito della prevista applicazione retroattiva del nuovo regime ex D.Lgs. n. 8/2016, relative all'individuazione della normativa da applicare alle omissioni di versamenti contributivi inferiori alla soglia di 10.000 euro annui, commesse prima del 6 febbraio 2016.

Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, si ricorda, ha introdotto un duplice regime, depenalizzando l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti al di sotto dei 10.000: l'illecito è ora punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria, da individuarsi tra un minimo di 10.000 ed un massimo di 50.000 euro.

La perseguibilità penale, pertanto, è confermata esclusivamente per le omissioni di versamenti di importi superiori a 10.000, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro, come in passato.

Applicazione retroattiva

L'art. 8, D.Lgs. n. 8/2016 prevede che il nuovo regime, in vigore dal 6 febbraio u.s., sia applicabile anche alle violazioni commesse prima di tale data.

Gli esperti della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con Circolare n. 5/2016, analizzano le conseguenti questioni di diritto intertemporale, relative all'individuazione della normativa da applicare alle omissioni di versamenti contributivi inferiori alla soglia di 10.000 euro annui, commesse prima dell'entrata in vigore del citato Decreto.

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