CGUE: mancato superamento della prova per assenza da congedo

La Redazione
11 Settembre 2017

La dipendente pubblica di un Land tedesco veniva reintegrata nelle precedenti funzioni di grado inferiore per non aver positivamente concluso, a causa della sua assenza per congedo parentale, il periodo di prova biennale cui era subordinata la sua promozione definitiva. Si pronuncia la Corte di Giustizia UE, con sentenza 7 settembre 2017, C-174-16.

Durante il suo congedo parentale, la dipendente pubblica di un Land tedesco veniva informata della sua reintegra nelle precedenti funzioni di grado inferiore, sia dal punto di vista statutario che retributivo, per non aver positivamente concluso, a causa della sua assenza per congedo, il periodo di prova biennale cui è subordinata la promozione definitiva alla posizione direttiva, cui era stata assegnata anteriormente al congedo medesimo.

La CGUE, con sentenza del 7 settembre 2017, C- 174-16, dichiara che la clausola 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla Direttiva 2010/18/UE, osta alla normativa nazionale che prevede ipso iure la fine del periodo di prova, senza possibilità di proroga al termine di un periodo di due anni, anche in caso di assenza correlata ad un congedo parentale: il contrasto con tale clausola non può essere giustificato dall'obiettivo perseguito dal periodo di prova preliminare, consistente nel permettere la verifica dell'idoneità a ricoprire il posto di direzione.

Spetta quindi al giudice del rinvio, se necessario disapplicando la normativa nazionale, verificare se, per il Land interessato (in qualità di datore di lavoro), fosse oggettivamente impossibile consentire all'interessata di ritornare allo stesso posto di lavoro al termine del congedo parentale e, in caso affermativo, garantire che a quest'ultima sia attribuito un posto di lavoro equivalente o analogo, senza che tale assegnazione di posto possa essere subordinata alla previa effettuazione di una nuova procedura di selezione. Parimenti, tale giudice deve garantire che, al termine del congedo parentale, l'interessata possa proseguire, per lo stesso posto nel quale sia ritornata o che le sia stato assegnato ex novo, un periodo di prova a condizioni conformi ai requisiti dettati dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro riveduto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.